Cassazione Penale, Sentenza n. 19442/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione (originato da appello) con unico motivo: contestazione della sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva assolto per la particolare tenuità del fatto in relazione all'art. 19 comma 3 lett. e) e art. 30 L. 394/91. Il ricorrente sosteneva di essersi involontariamente trovato nell'area protetta e censurava la motivazione per mancata indicazione degli elementi a supporto, nonché l'assenza, negli atti, della prova della "conformità" dei mezzi di segnalazione alla normativa di riferimento, senza però fornire deduzioni specifiche o elementi concreti a sostegno di tali asserzioni.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura era essenzialmente una rivalutazione dei fatti e risultava generica e priva di specifiche deduzioni. La motivazione del tribunale è stata ritenuta completa e coerente: la Corte richiama gli accertamenti della Guardia Costiera che hanno rinvenuto il ricorrente nell'area marittima di riserva integrale, il fascicolo fotografico che dimostra la presenza di segnaletica conforme e la distanza del ricorrente dai punti di segnalazione tale da escludere l'ignoranza involontaria. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; obbligo di versare una somma in favore della Cassa delle Ammende (la motivazione indica euro 3.000,00 determinati in via equitativa, mentre il dispositivo finale della sentenza riporta euro 6.000,00 a titolo di Cassa delle Ammende).
Norme richiamate
art. 19 comma 3 lett. e), art. 30 L. 394/91
Le norme disciplinano le limitazioni e divieti nelle aree protette (inclusa riserva integrale marina). Il tribunale ha ritenuto applicabile la norma ma, in primo grado, ha assolto per particolare tenuità; la Cassazione non entra nel merito sostanziale perché il ricorso era inammissibile per carenza di specificità delle censure di fatto.
Articolo invocato per determinare l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; la Corte ha dunque quantificato (nella motivazione) un importo in via equitativa e poi disposto il pagamento nel dispositivo.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non ammette ricorsi che siano mero tentativo di rinnovare la valutazione dei fatti: le doglianze devono mettere in luce errori di diritto, vizi formali o contraddizioni logiche nella motivazione, non semplici dissensi sulla valutazione probatoria.
- Quando il materiale probatorio di primo grado (es. rapporti della Guardia Costiera e documentazione fotografica) mostra la segnaletica e la posizione dell'imputato, è difficile sostenere con successo l'asserita ignoranza involontaria dell'area vietata.
- Le censure generiche che lamentano la mancanza di indicazione di elementi a supporto, senza indicare quali elementi specifici siano mancanti o come la motivazione sia contraddittoria, sono considerate inammissibili.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a sostenere le spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo i criteri richiamati dalla Corte Costituzionale, a versare una somma equitativa alla Cassa delle Ammende; è importante verificare il dispositivo per l'ammontare effettivo, dato che in alcuni atti può emergere discrepanza tra motivazione e dispositivo.
- Per impugnare con esito favorevole decisioni di merito in materia di violazioni di aree protette è strategico concentrarsi su profili di illegittimità giuridica, vizi procedurali o accertabili contraddizioni nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione probatoria, fornendo elementi probatori nuovi o qualificati che giustifichino la riapertura della valutazione.
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