Cassazione Civile, Ordinanza n. 06532/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva accolto la pretesa di regresso e mantenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della parte ricorrente. Ha inoltre escluso l'interruzione del giudizio di legittimità per la morte della parte resistente e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un fideiussore veniva condannato a pagare all'altro la quota di euro 36.696,73, corrispondente a un terzo di quanto quest'ultimo aveva versato alla banca per estinguere l'esposizione debitoria di una società garantita da più fideiussori. Il tribunale aveva accolto l'opposizione al decreto, ritenendo che il pagamento effettuato dal creditore non integrasse un'estinzione diretta del debito garantito da parte del solvens, ma soltanto la messa a disposizione della provvista alla società debitrice, con conseguente insussistenza del regresso. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, valorizzando che la banca aveva escusso la fideiussione, che il fideiussore aveva versato sul conto della società debitrice una somma corrispondente al debito garantito e che la banca aveva rilasciato quietanza di pagamento, ritenendo quindi configurato un pagamento indiretto idoneo a estinguere l'obbligazione fideiussoria e a far sorgere il diritto di regresso verso il coobbligato. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 1852 e 1954 c.c., oltre che degli artt. 44 e 67 l. fall., sostenendo che il precedente di legittimità richiamato dalla corte territoriale riguardasse una diversa ipotesi concorsuale e che, nel caso concreto, il solo correntista fosse legittimato a disporre del saldo del conto, sicché il pagamento non poteva imputarsi all'obbligazione fideiussoria; il secondo denunciava violazione degli artt. 2735 e 1954 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando il valore della quietanza bancaria e l'imputazione del versamento all'estinzione del debito garantito, nonché l'esistenza stessa del diritto di regresso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il debito fideiussorio può estinguersi anche indirettamente mediante accredito della somma sul conto del debitore principale con l'intento che la banca la utilizzi per soddisfarsi sul debito garantito, e che, nel caso concreto, la corte di merito aveva fatto corretta applicazione di tale principio sulla base di plurimi indizi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la quietanza non integra un fatto storico decisivo ai fini del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. e, comunque, la censura mirava in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento del merito sull'imputazione del pagamento. È stata inoltre respinta la richiesta di interruzione del giudizio per morte del resistente, in quanto il processo di cassazione non è soggetto a interruzione per gli eventi previsti dagli artt. 299 ss. c.p.c.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che solo il correntista possa disporre del saldo del conto; la Corte non accoglie questa lettura e afferma che il meccanismo del conto corrente può rilevare anche quale strumento di pagamento indiretto idoneo a estinguere il debito garantito.
È richiamato quale fondamento del regresso tra cofideiussori; il diritto di regresso sorge quando il fideiussore abbia estinto il debito principale, anche con mezzi satisfattivi indiretti che abbiano liberato il debitore verso il creditore.
Citato nel primo motivo solo come norma evocata insieme all'art. 67 l. fall.; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondata la premessa sulla non assimilabilità del pagamento indiretto.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la pertinenza del precedente di legittimità; la Corte osserva che l'orientamento invocato è comunque riferibile al tema dell'estinzione del debito fideiussorio tramite pagamento diretto o indiretto.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la rilevanza della quietanza; la Corte ritiene che la censura non colga un fatto storico decisivo e, in sostanza, miri a rivalutare il merito.
art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.
La Corte precisa che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non elementi istruttori o questioni, e che la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità è limitato al "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 111 Cost.
È il parametro costituzionale del requisito minimo della motivazione della sentenza, richiamato per delimitare il sindacato di cassazione.
Richiamato per escludere l'interruzione del giudizio di cassazione per morte della parte.
La Corte afferma che tali norme si riferiscono al giudizio di merito e non si applicano analogicamente al giudizio di legittimità.
Indica il rito camerale con cui è stata trattata la causa in cassazione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il fideiussore può estinguere il debito garantito non solo con un pagamento diretto al creditore, ma anche mediante un pagamento indiretto o altra prestazione satisfattiva che, secondo l'assetto concreto del rapporto, liberi il debitore principale verso il creditore.
- Ai fini del regresso tra fideiussori, è decisivo che il solvens abbia sopportato un depauperamento patrimoniale oltre la propria quota per effetto dell'estinzione del debito principale; la ratio è evitare l'indebito arricchimento degli altri coobbligati.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.
- La quietanza bancaria, di per sé, non integra necessariamente un fatto storico decisivo idoneo a fondare il vizio motivazionale, se la sentenza impugnata ha comunque esaminato l'operazione di pagamento e la sua imputazione.
- Il processo di cassazione non è soggetto a interruzione per gli eventi previsti dagli artt. 299 ss. c.p.c., perché tali norme valgono per il giudizio di merito e non sono applicabili analogicamente al giudizio di legittimità.
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