Cassazione Civile, Ordinanza n. 14003/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condòmini)
La controversia
La controversia nasce dall'intervento compiuto da un proprietario di locali al piano terra, poi succeduto nel giudizio dai propri aventi causa, che aveva aperto una porta nel muro condominiale e nel vano scala per realizzare un ingresso autonomo alla propria unità immobiliare ricavata al piano ammezzato mediante frazionamento orizzontale dei magazzini. Il condominio aveva chiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto di accesso al vano scala e la condanna al ripristino dello stato dei luoghi, inclusa la chiusura della porta di accesso e del 'tubo volante'. In appello la domanda del condominio era stata respinta sul punto dell'apertura della porta, ritenuta uso legittimo della cosa comune. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c., sostenendo che l'apertura del varco costituiva innovazione del bene comune, necessitante autorizzazione assembleare, e non mero uso più intenso della cosa comune; 2) violazione dell'art. 96 c.p.c. in punto spese, lamentando che la Corte d'appello avesse compensato solo parzialmente le spese nonostante la reciproca soccombenza. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il proprio orientamento sulla legittimità dell'apertura di un accesso al vano scale da parte del proprietario esclusivo per utilizzare una parte comune senza pregiudizio per gli altri condomini, e sulla discrezionalità del giudice di compensare parzialmente le spese in caso di soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del condominio. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva reputato legittima l'apertura della porta di accesso al vano scala condominiale, qualificandola come uso della parte comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. e non come innovazione vietata o necessitante autorizzazione ex art. 1120 c.c. Ha inoltre ritenuto corretto il regolamento delle spese processuali, osservando che in presenza di accoglimento parziale dell'appello e reciproca soccombenza il giudice può compensare le spese anche solo in parte ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
consente al singolo condomino di usare la cosa comune anche mediante opere che ne rendano più intenso o diverso il godimento, purché non alterino la destinazione e non impediscano agli altri pari uso.
richiamato per escluderne l'applicazione: l'apertura del varco nel muro condominiale non è stata qualificata come innovazione soggetta ad autorizzazione assembleare.
le scale e l'androne sono stati considerati beni comuni del fabbricato.
in presenza di reciproca soccombenza il giudice può compensare le spese parzialmente o per intero.
la censura è stata prospettata dal ricorrente, ma la Corte ha ricondotto la questione alla disciplina della compensazione delle spese e non ha ravvisato violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sono stati dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
richiamato solo per la successione nel processo dei coniugi aventi causa dal convenuto originario.
Massime di principio
- Nel condominio, l'apertura di un varco o di un accesso verso una parte comune può costituire legittimo uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. quando sia funzionale al migliore godimento della proprietà esclusiva e non arrechi pregiudizio agli altri partecipanti.
- La qualificazione dell'intervento su bene comune non dipende in modo automatico dalla sua materiale incidenza sul manufatto: occorre distinguere tra uso più intenso della cosa comune e innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c., essendo solo la seconda soggetta alla relativa disciplina autorizzativa.
- In presenza di soccombenza reciproca, il giudice di merito ha potere discrezionale di compensare le spese di lite anche solo parzialmente, senza che ciò integri di per sé violazione di legge.
- Le scale e l'androne di un edificio condominiale rientrano tra le parti comuni e sono utilizzabili dal singolo nei limiti dell'art. 1102 c.c., purché sia rispettato il pari uso degli altri condomini.
Come è indicizzato
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