Cassazione Civile, Ordinanza n. 04091/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società ha impugnato un avviso di accertamento IVA per il periodo d'imposta 2013, con cui l'Ufficio recuperava l'imposta ritenendo illegittima l'emissione di note di variazione con le quali erano stati interamente stornati gli importi di originarie fatture emesse in acconto. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR ha rigettato l'appello della contribuente. In Cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 26, comma 2, e dell'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che le note di variazione erano state emesse a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale sottostante, circostanza che sarebbe stata provata nel merito, e che gli importi stornati erano confluiti nelle dichiarazioni periodiche. La censura, pur formalmente di violazione di legge, mirava però a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la doglianza non denunciava realmente un errore di diritto, ma contestava l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR circa l'assenza dei presupposti per l'emissione delle note di variazione. Il giudice di legittimità ha ricordato che non può trasformarsi in un terzo grado di merito e che la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito. Di conseguenza ha rigettato il ricorso, condannando la società alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 26, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma sulle note di variazione IVA richiede il verificarsi dei presupposti di legge per la riduzione dell'operazione imponibile; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali presupposti fossero stati esclusi dal giudice di merito.
art. 6, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all'art. 26, è stato invocato dalla ricorrente a sostegno della legittimità delle note di variazione, ma la censura è stata respinta perché implicava una rivalutazione fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
La nota di variazione non può essere legittimamente emessa se non è provata la mancata effettuazione, totale o parziale, della prestazione fatturata o altro presupposto idoneo a giustificare lo storno.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, mira a contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- La legittimità dell'emissione di note di variazione IVA presuppone la prova dei fatti costitutivi che ne giustificano lo storno dell'originaria operazione imponibile; se il giudice di merito esclude tale prova, la questione non è riesaminabile in Cassazione come mero errore di diritto.
- La Corte di cassazione non può essere adita per ottenere un terzo grado di merito, né per sostituire la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella del giudice di appello.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04010/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04011/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04012/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04013/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04015/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04017/2024 del 14/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →