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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04091/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società ha impugnato un avviso di accertamento IVA per il periodo d'imposta 2013, con cui l'Ufficio recuperava l'imposta ritenendo illegittima l'emissione di note di variazione con le quali erano stati interamente stornati gli importi di originarie fatture emesse in acconto. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR ha rigettato l'appello della contribuente. In Cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 26, comma 2, e dell'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che le note di variazione erano state emesse a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale sottostante, circostanza che sarebbe stata provata nel merito, e che gli importi stornati erano confluiti nelle dichiarazioni periodiche. La censura, pur formalmente di violazione di legge, mirava però a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la doglianza non denunciava realmente un errore di diritto, ma contestava l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR circa l'assenza dei presupposti per l'emissione delle note di variazione. Il giudice di legittimità ha ricordato che non può trasformarsi in un terzo grado di merito e che la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito. Di conseguenza ha rigettato il ricorso, condannando la società alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, mira a contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
  • La legittimità dell'emissione di note di variazione IVA presuppone la prova dei fatti costitutivi che ne giustificano lo storno dell'originaria operazione imponibile; se il giudice di merito esclude tale prova, la questione non è riesaminabile in Cassazione come mero errore di diritto.
  • La Corte di cassazione non può essere adita per ottenere un terzo grado di merito, né per sostituire la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella del giudice di appello.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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