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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14430/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta dalla cessionaria di crediti bancari e dalla sua procuratrice, per ottenere l'ammissione al passivo di un credito complessivo derivante da un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria e da un decreto ingiuntivo. La Corte d'appello ha escluso l'ammissione del credito da mutuo ritenendo non provata l'effettiva erogazione della somma, poiché nel contratto l'erogazione era differita e la documentazione prodotta non dimostrava il versamento sul conto indicato. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato l'assenza del saldaconto del conto sul quale sarebbe avvenuta l'erogazione, sostenendo invece che tale documento fosse stato prodotto con certificazione notarile. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che dovessero essere poste a carico del fallimento anziché compensate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a contestare una valutazione di fatto del giudice d'appello, il quale aveva accertato che dalla documentazione prodotta non risultava alcuna prova dell'effettiva erogazione del finanziamento; inoltre la censura è stata giudicata generica, perché la ricorrente si è limitata ad affermare l'esistenza del saldaconto senza identificarlo puntualmente né indicare in quale atto processuale fosse stato prodotto nei precedenti gradi. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di autonomia, essendo meramente consequenziale rispetto all'esito del ricorso principale, ed è stato quindi assorbito. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di legittimità non può essere utilizzato per sostituire alla valutazione di fatto del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio; la censura è inammissibile se mira solo a contrapporre una propria versione dei fatti.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contratto di mutuo e alla natura dell'obbligazione di restituzione, ma non oggetto di un autonomo arresto interpretativo della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere probatorio dell'effettiva erogazione del finanziamento; la Corte ha valorizzato la mancata prova documentale del fatto costitutivo del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul fatto che il documento sarebbe stato prodotto; la Corte non ha accolto la doglianza perché generica e diretta contro l'accertamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse un errore censurabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione della prova rimessa al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, né in una richiesta di nuova ricostruzione del fatto.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare il fatto, il documento asseritamente trascurato, i suoi elementi identificativi e il momento processuale in cui è stato prodotto.
  • In materia di ammissione al passivo di un credito da mutuo, grava sul creditore l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, inclusa l'effettiva erogazione della somma quando la struttura del rapporto o la documentazione contrattuale lo rendano necessario.
  • Le censure sulle spese di lite che presuppongono l'accoglimento del ricorso sono prive di autonoma consistenza quando il motivo principale viene dichiarato inammissibile o comunque non può essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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