Sentenza del 21/12/2024 n. 33792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel 2018 la società importò dalla Tunisia olio dichiarato extravergine, ammesso al regime di traffico di perfezionamento attivo (TPA) con sospensione dei dazi, e lo riesportò dopo il confezionamento in Italia. I panel test effettuati sui campioni prelevati alla riesportazione, confermati da due controanalisi richieste dalla società, giudicarono l’olio non conforme alla categoria extravergine, pur in presenza di caratteristiche chimiche compatibili, e lo declassarono a olio vergine. L’Ufficio delle Dogane di Firenze ritenne quindi non rispettato il regime autorizzato e recuperò dazi, IVA all’importazione, contributo per la Stazione Sperimentale oli e grassi, interessi e sanzioni. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Firenze (sentenza n. 127/01/2022) e dell’appello da parte della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (sentenza n. 1009/06/2023, depositata il 16 ottobre 2023), la società ha proposto otto motivi di cassazione: efficacia della sentenza penale di non luogo a procedere; valore e contestabilità del panel test e delle analisi private; omesso esame delle certificazioni e delle irregolarità procedurali dedotte; rispetto delle regole di campionamento, conservazione e verbalizzazione; necessità dell’accreditamento Accredia; buona fede, affidamento e insussistenza dei presupposti per dazi e sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la sentenza del GUP del 13 gennaio 2021 di non luogo a procedere, pur pronunciata perché il fatto non sussiste, non risultava irrevocabile e non era una sentenza di assoluzione dibattimentale idonea a vincolare il giudice tributario. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: la normativa UE richiede sia requisiti chimici sia organolettici; l’esito negativo del panel test è sufficiente a escludere la categoria extravergine. Il panel test non costituisce prova legale o presunzione assoluta, ma, se svolto secondo la procedura tipizzata e in contraddittorio, è una prova verificabile; le analisi private non sostituiscono le controanalisi ufficiali previste dal regolamento. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili quanto all’omesso esame, perché riguardavano elementi istruttori o deduzioni difensive e non fatti storici decisivi, e infondati quanto alla pretesa motivazione apparente: il giudice d’appello aveva valutato le certificazioni e ritenuto rispettata la procedura. Il quinto motivo è infondato: il termine di cinque giorni per inviare i campioni al laboratorio non è perentorio, purché, in caso di ritardo, i campioni siano conservati evitando degrado o danni; le ulteriori censure su verbale e calibrazione sono inammissibili per difetto di specificità e, comunque, non dimostrano un vizio invalidante. Il sesto motivo è infondato: per il controllo doganale in questione era sufficiente il riconoscimento ministeriale del panel, non l’accreditamento Accredia. Il settimo motivo è inammissibile quanto all’omesso esame e infondato quanto alla motivazione. L’ottavo è infondato: non risultava alcun errore dell’autorità tunisina, poiché l’olio era extravergine all’importazione; inoltre, l’identità qualitativa del prodotto riesportato doveva essere provata mediante la procedura ufficiale. La società non ha dimostrato la dovuta diligenza ai fini dell’esclusione delle sanzioni. Restano quindi fermi il declassamento e gli atti di recupero e sanzionatori. La ricorrente è condannata alle spese di cassazione, liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito; è inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2568/1991, artt. 1 e 2 e Allegati I e XII
affinché in ambito UE una partita di olio d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i parametri fisico-chimici di cui all'Allegato I, punto 1, del Regolamento in discorso, ma che essa superi anche l'analisi organolettica di cui all'Allegato XII dello stesso. L'esito negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come «non conforme alla categoria dichiarata»
La classificazione come extravergine richiede congiuntamente conformità chimica e organolettica. Un esito negativo del panel test, anche se i parametri chimici risultano compatibili, basta a escludere la categoria dichiarata. Il regolamento prevede una procedura tipizzata, con panel riconosciuti, contraddittorio e controanalisi ufficiali; la prova non è incontestabile, ma può essere sindacata quanto alla competenza degli assaggiatori e alle modalità di svolgimento.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), artt. 114 e seguenti e art. 204
il traffico di perfezionamento attivo, quale regime di carattere agevolativo, comportava precisi obblighi dell'importatore a tutela di superiori interessi comunitari
Il regime di perfezionamento attivo è agevolativo e assoggetta l’importatore agli obblighi previsti per il trattamento e la riesportazione autorizzati. La mancata dimostrazione, secondo le modalità ufficiali richieste, della corrispondenza tra prodotto importato e riesportato può comportare l’inadempimento del regime e la nascita dell’obbligazione doganale.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 220, par. 2, lett. b)
la invocazione della esimente in parola da parte della contribuente sottintende l'allegazione di un errore da parte dell'autorità doganale tunisina, le risultanze escludono, tuttavia, pacificamente che alcun errore sia stato posto in essere da detta autorità: l'olio extravergine dichiarato in entrata era effettivamente tale.
L’esimente relativa alla mancata contabilizzazione dei dazi presuppone un errore dell’autorità doganale che abbia generato un affidamento incolpevole. Non opera se l’autorità non ha commesso errori; non è una disciplina generale dell’esclusione delle sanzioni.
Regolamento (CEE) n. 2568/1991, art. 2, par. 3
Risulta evidente che, nella versione vigente ratione temporis, non è prevista la perentorietà del termine entro il quale dovere inviare i campioni prelevati al laboratorio, essendo «altrimenti» (ovvero nel caso di invio dei campioni oltre il detto termine) necessaria la conservazione degli stessi in modo tale da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio.
Il termine di cinque giorni lavorativi per l’invio dei campioni non è perentorio. Se viene superato, la regolarità della procedura dipende dalla conservazione dei campioni in condizioni che ne evitino degrado o danneggiamento.
Regolamento (CEE) n. 2568/1991, art. 4
l'accreditamento di Accredia di cui la contribuente denuncia l'assenza per quanto riguarda il Laboratorio chimico delle dogane di B non è richiesto dall'art. 4 del Reg. CE n. 2568/91 ai fini del riconoscimento dei panel di assaggiatori.
Ai fini del riconoscimento dei panel di assaggiatori previsto dal regolamento non occorre l’accreditamento Accredia: è sufficiente il riconoscimento ministeriale conforme alla disciplina applicabile.
Decreto legislativo n. 74/2000, art. 21-bis
Secondo questa novella, quindi, il giudicato penale vincola il giudice tributario soltanto con riguardo all'accertamento dei «fatti materiali oggetto di valutazione» ma lascia impregiudicato, per il resto, il giudizio sul rapporto tributario secondo la normativa fiscale.
L’efficacia vincolante nel processo tributario riguarda i fatti materiali accertati da una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, nei limiti stabiliti dalla norma. Non determina automaticamente l’esito del giudizio sul rapporto tributario. Nel caso concreto la pronuncia del GUP di non luogo a procedere non soddisfaceva i requisiti per vincolare il giudice tributario.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis - concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
Il motivo consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, non la mancata valutazione di singole prove, certificazioni, argomentazioni o deduzioni difensive quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 116
La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria
La violazione dell’art. 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove. È configurabile se il giudice attribuisce alla prova un valore legale non previsto o disattende una regola legale di valutazione; la diversa lettura delle risultanze è, di regola, una questione di merito.
la C.T.R. non ha affatto invertito l'onere probatorio, addossandolo ad una parte diversa da quella tenutavi per legge
La violazione dell’onere della prova sussiste quando il giudice ne attribuisce il carico alla parte diversa da quella individuata dalla legge, non quando una parte contesta il peso o la valutazione delle prove.
Decreto legislativo n. 472/1997, art. 5
era sufficiente per la loro applicazione che la parte non si (fosse) comportata con la dovuta diligenza ponendo in essere comportamenti atti ad accertare le effettive caratteristiche della merce in temporanea importazione
Ai fini della responsabilità sanzionatoria rileva la diligenza concretamente esigibile dall’operatore nell’accertare le caratteristiche della merce. Certificazioni o verifiche private non escludono automaticamente la colpa quando non sono idonee a provare la conformità secondo la procedura ufficiale applicabile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per qualificare un olio come extravergine non basta la conformità chimica: occorre anche un esito organolettico conforme secondo la procedura UE. Il fallimento del panel test può giustificare il declassamento.
- Il panel test non è una prova legale insindacabile. È però attendibile quando è eseguito da panel riconosciuti, con la procedura prevista e nel contraddittorio; le contestazioni devono individuare difetti concreti nella competenza degli assaggiatori o nelle modalità di campionamento e analisi.
- Le analisi commissionate privatamente dall’operatore possono avere rilievo informativo, ma non sostituiscono le controanalisi ufficiali previste dal regolamento per contestare la classificazione doganale.
- Nel regime di perfezionamento attivo, l’importatore deve poter dimostrare con mezzi e procedure idonei la corrispondenza tra il prodotto importato e quello riesportato. La mancata prova può comportare il recupero dei diritti doganali.
- Il superamento del termine di cinque giorni lavorativi per l’invio del campione non invalida automaticamente l’analisi: occorre verificare se il campione sia stato conservato in modo da evitare degrado o danneggiamento.
- Per i panel di assaggio rileva il riconoscimento richiesto dalla disciplina specifica; l’accreditamento Accredia non è un requisito aggiuntivo quando il regolamento applicabile non lo prevede.
- La buona fede e l’affidamento fondati sull’errore dell’autorità doganale, ai fini dell’esimente dall’obbligazione daziaria, richiedono che un errore dell’autorità sia effettivamente provato. Certificazioni corrette all’importazione non dimostrano, da sole, la conformità del prodotto dopo il trattamento e alla riesportazione.
- In cassazione, il dissenso sulla valutazione delle certificazioni o delle irregolarità dedotte non integra di per sé l’omesso esame di un fatto decisivo: occorre indicare uno specifico fatto storico discusso e potenzialmente determinante, oppure una precisa violazione delle regole legali di valutazione della prova.
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