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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10555/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (esattore)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario alcuni estratti di ruolo, deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello la decisione era stata solo in parte riformata, ritenendo legittimi i ruoli relativi ad alcune cartelle e confermando il resto. La società concessionaria della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inesistente la notifica perché eseguita tramite servizi di posta privata; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione del perfezionamento della notifica di una specifica cartella, riproposta in appello; (3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che l'avviso di ricevimento di due cartelle risultava prodotto in giudizio. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, applicabile anche ai giudizi pendenti, che limita la diretta impugnazione del ruolo e della cartella non notificata ai soli casi tassativamente previsti dalla legge. Poiché la controversia era stata introdotta con impugnazione di estratti di ruolo, la Corte ha concluso che il ricorso originario del contribuente era inammissibile ab origine.

La decisione

La Corte di cassazione, richiamando l'intervento delle Sezioni Unite sulla nuova disciplina dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente per impugnazione di estratti di ruolo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., e ha compensato le spese dell'intero giudizio per la novità della questione. I motivi di ricorso della società concessionaria non sono stati esaminati nel merito, perché assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità originaria della domanda del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla notificazione delle cartelle

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999

    richiamato in relazione alla dedotta illegittimità della notificazione tramite servizi di posta privata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia della CTR su una questione riproposta in appello

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    norma che ha introdotto la limitazione all'impugnabilità dell'estratto di ruolo e che la Corte ritiene applicabile ai processi pendenti

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    è norma specifica che concretizza l'interesse ad agire e rende non impugnabile l'estratto di ruolo, salvo i casi tassativi indicati

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come parametro delle verifiche che possono far emergere un pregiudizio rilevante per la diretta impugnazione

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato tra i soggetti pubblici rilevanti ai fini delle verifiche di pagamento

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge, che delimitano l'interesse alla tutela immediata.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire.
  • Quando il giudizio sia stato introdotto con impugnazione dell'estratto di ruolo in assenza dei presupposti legali di diretta impugnazione, il ricorso originario è inammissibile ab origine e la sentenza va cassata senza rinvio.
  • Se la decisione viene travolta per difetto originario di proponibilità della domanda, i motivi di ricorso che investono il merito della notificazione o l'omessa pronuncia restano assorbiti.
  • La novità della questione di diritto può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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