Sentenza n. 1203/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente agli atti istruttori e alle successive note di ostensione documentale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Trapani che aveva respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché la nota istruttoria del Commissariato di P.S. e la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Il diniego era fondato su ripetuti controlli di polizia, effettuati tra il 2020 e il 2022, durante i quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti gravati da precedenti o comunque coinvolti in vicende relative agli stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 11 e 43 R.D. 773/1931, dell’art. 97 Cost., difetto di motivazione e insufficienza dell’istruttoria, sostenendo che l’amministrazione avesse valorizzato in modo generico e stereotipato condotte riferibili a terzi, senza una valutazione individualizzata della sua personalità, della sua condotta di vita e dell’attualità degli elementi ostativi. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa considerazione degli elementi favorevoli, quali l’assenza di precedenti penali e carichi pendenti, la condotta regolare, i titoli, le abilitazioni e le attività formative possedute. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, dei principi di buona fede e lealtà procedimentale, nonché difetto di istruttoria e motivazione, per la divergenza tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale nella qualificazione normativa di uno dei precedenti dei soggetti controllati e per la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali. Con motivi aggiunti ha impugnato le successive note della Questura, sostenendo che esse confermassero l’assenza di un quadro istruttorio univoco, la natura occasionale dei controlli e la contraddittorietà del diniego rispetto ai precedenti rinnovi favorevoli.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha affermato che il rilascio o rinnovo del porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo pieno, ma presuppone un giudizio prognostico preventivo sull’affidabilità del richiedente. Il potere dell’autorità di pubblica sicurezza è discrezionale e preventivo e non richiede né una condanna penale né l’accertamento di un illecito commesso dal richiedente; è sufficiente che egli non offra pieno affidamento di non abusare delle armi. Tale giudizio può fondarsi su elementi indiziari e sulle frequentazioni con soggetti controindicati, purché valutati complessivamente. Nel caso concreto, i controlli erano molteplici, distribuiti tra il 2020 e il 2022, temporalmente ravvicinati rispetto alla domanda di rinnovo e omogenei quanto al collegamento con il contesto degli stupefacenti. Le successive note del 2024 non hanno integrato postumamente la motivazione, ma hanno reso conoscibili e dettagliato elementi istruttori già esistenti e già recepiti nel diniego. L’assenza di precedenti penali, i titoli e le abilitazioni del ricorrente non erano idonei a neutralizzare il diverso dato negativo relativo alle frequentazioni reiterate. La discrasia tra il riferimento all’art. 75 e quello all’art. 73 del d.P.R. 309/1990 non ha leso il contraddittorio, poiché il nucleo sostanziale della contestazione, ossia la presenza del ricorrente in contesti relazionali con soggetti controindicati in materia di stupefacenti, era rimasto invariato e aveva consentito una difesa effettiva. Il giudice ha inoltre ribadito che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza è limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o al travisamento dei fatti, non ravvisati nella fattispecie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio. La verifica dell’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato è stata rimessa a separato provvedimento.
Norme richiamate
Il rilascio o rinnovo del porto d’armi è subordinato a una valutazione preventiva e discrezionale dell’affidabilità del richiedente; non occorre l’accertamento di responsabilità penali, essendo sufficiente che il soggetto non offra pieno affidamento di non abusare delle armi.
La disciplina del porto d’armi deve essere applicata considerando l’elevato standard di affidabilità richiesto per la disponibilità e il porto di armi.
artt. 1, 42 e 43 R.D. 773/1931
Il giudizio prognostico può essere fondato su elementi indiziari e su frequentazioni con soggetti controindicati, purché gli elementi siano valutati complessivamente e in chiave preventiva.
La comunicazione dei motivi ostativi deve rendere conoscibile il nucleo sostanziale delle ragioni ostative e consentire una partecipazione effettiva; una diversa qualificazione normativa di un elemento già rappresentato non invalida il provvedimento se non altera il nucleo della contestazione e non impedisce la difesa.
La partecipazione procedimentale è rispettata quando l’interessato conosce le circostanze sostanziali poste a base del possibile diniego e può formulare osservazioni effettive.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità richiedono un’istruttoria e una motivazione coerenti con gli elementi posti a fondamento del diniego, requisiti ritenuti sussistenti nel caso concreto.
Il riferimento a precedenti riconducibili all’art. 75, relativo ai soggetti frequentati, concorreva a descrivere il contesto relazionale valorizzato dall’autorità di pubblica sicurezza.
La diversa indicazione dell’art. 73 nel provvedimento finale, rispetto all’art. 75 menzionato nel preavviso, è stata considerata una discrasia non invalidante perché il fatto sostanziale contestato era rimasto invariato.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi non attribuisce un diritto soggettivo pieno, ma presuppone un giudizio prognostico preventivo e discrezionale sull’affidabilità del richiedente, finalizzato a prevenire l’abuso delle armi.
- Ai fini del diniego di una licenza di porto d’armi non è necessario accertare una responsabilità penale o una condotta penalmente rilevante del richiedente; è sufficiente che gli elementi acquisiti non consentano di formulare un giudizio di pieno affidamento sul suo uso corretto delle armi.
- Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su elementi indiziari e su frequentazioni reiterate con soggetti controindicati, senza necessità di provare una stabile amicizia, una cointeressenza o la consapevolezza del richiedente circa la posizione dei soggetti frequentati, purché il quadro relazionale sia valutato nel suo complesso e presenti una concreta significatività preventiva.
- L’assenza di precedenti penali del richiedente, la regolarità della sua condotta di vita e il possesso di titoli o abilitazioni non neutralizzano necessariamente gli elementi negativi relativi a frequentazioni reiterate con soggetti controindicati, poiché tali elementi possono coesistere con una valutazione amministrativa di insufficiente affidabilità ai fini del porto d’armi.
- La divergenza tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale nella qualificazione normativa di un fatto non invalida il provvedimento quando il nucleo storico e sostanziale della contestazione rimane invariato, l’interessato ha compreso le ragioni ostative e ha potuto esercitare effettivamente il contraddittorio.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio prognostico dell’autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
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