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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22101/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per competenze professionali maturate in relazione a una prestazione resa per conto di un imprenditore edile. L’ingiunto propose opposizione; dopo il decesso, il giudizio fu riassunto nei confronti degli eredi. Nel corso della causa intervenne una transazione, in forza della quale gli eredi si sarebbero impegnati ad affidare al professionista un nuovo incarico concernente progettazione esecutiva, lottizzazione, urbanizzazione, sicurezza e frazionamento per la costruzione di ville, con compenso pattuito per ciascuna unità edilizia e pagamento subordinato, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, al rilascio del permesso di costruire. Il professionista sostenne di avere eseguito la prestazione progettuale per 14 ville a schiera, ottenendo l’approvazione del progetto, e chiese il pagamento del compenso complessivo. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo non avverata la condizione sospensiva del rilascio del permesso di costruire. La Corte d’appello riformò la decisione, qualificò la clausola come condizione meramente potestativa rimessa alla volontà dei committenti, ritenne che l’omessa presentazione dell’istanza al Comune fosse comportamento imputabile ai committenti e applicò la fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., condannando gli eredi al pagamento del compenso. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 1355 c.c., sostenendo che la clausola avrebbe comportato al più la nullità della sola obbligazione e non dell’intero accordo; 2) violazione dell’art. 1359 c.c., contestando che la mancata richiesta del permesso potesse essere loro imputata e sostenendo che l’onere di predisporre la domanda gravasse sul professionista; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte considerato una lettera del professionista che, secondo i ricorrenti, dimostrerebbe che il mancato rilascio del permesso dipendeva dal mancato reperimento di un acquirente dell’area; 4) violazione degli artt. 1359 e 2237 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte avesse ritenuto integralmente eseguita la prestazione professionale nonostante, a loro dire, fosse stata svolta solo in minima parte e senza provare attività ulteriori rispetto alla progettazione di massima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente qualificati come violazioni di legge o omessi esami, mirassero in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione логica e coerente. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha osservato che la censura non individuava specifici errori di interpretazione della clausola secondo i canoni ermeneutici, ma sollecitava una rivalutazione del merito; ha inoltre richiamato il principio per cui l’art. 1359 c.c. richiede una condotta dolosa o colposa della parte interessata al mancato avveramento, non essendo sufficiente un mero comportamento inattivo salvo violazione di un obbligo di agire. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico e privo di autosufficienza per mancata riproduzione del documento e per difetto di specifica indicazione della sua collocazione processuale; ha inoltre ricordato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso sia la denunciata violazione di legge, sia l’omesso esame decisivo, rilevando che la contestazione investiva nuovamente il merito e che il richiamo all’art. 2237 c.c. era inconferente perché relativo al recesso dal contratto. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1355 c.c.

    La clausola condizionale rimessa alla mera volontà di una parte è giuridicamente inefficace; tuttavia la deduzione della sua violazione in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o dell’interpretazione del contratto.

  • art. 1359 c.c.

    La fictio di avveramento della condizione opera solo se la mancata avverazione è imputabile alla parte che aveva interesse contrario, richiedendosi una condotta dolosa o colposa; non basta il mero comportamento inattivo, salvo violazione di un obbligo di agire previsto dal contratto o dalla legge.

  • art. 1419 c.c.

    La deduzione di nullità di una clausola non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, occorrendo la dimostrazione della decisività della clausola per l’assetto negoziale complessivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisca maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più credibili appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda il motivo, con indicazione della loro collocazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 2237 c.c.

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente perché la norma disciplina il recesso dal contratto d’opera professionale, tema diverso da quello controverso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati dichiarati i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non è ammissibile se, sotto l’apparenza del vizio di diritto, mira a ottenere una rivalutazione del fatto, delle prove o dell’interpretazione concreta della clausola contrattuale.
  • La condizione meramente potestativa è inefficace; ma la sua qualificazione richiede un accertamento del contenuto negoziale e del concreto assetto degli obblighi, riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione логica e coerente.
  • L’art. 1359 c.c. opera soltanto quando la mancata avverazione della condizione sia imputabile, in senso doloso o colposo, alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento; il mero comportamento inattivo non basta se non viola un obbligo contrattuale o legale di attivarsi.
  • Per dedurre in cassazione l’omesso esame di un documento o fatto decisivo occorre rispettare il principio di autosufficienza, indicando e riproducendo il contenuto dell’atto, la sua collocazione nel fascicolo e la sua effettiva deduzione davanti al giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con l’erronea valutazione delle prove: ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri riconosciutigli.
  • La censura sulla parziale esecuzione di una prestazione professionale non è scrutinabile in cassazione quando si risolva nella contestazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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