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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26748/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa irrogato da una compagnia assicurativa a un dipendente addetto alla liquidazione sinistri presso un ufficio sinistri. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo l'assenza dei presupposti disciplinari e contestando, tra l'altro, la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e il diniego di ammissione di testi e documenti. In particolare, secondo i giudici di merito, il dipendente avrebbe liquidato sinistri ormai prescritti senza acquisire adeguate lettere interruttive, omesso la segnalazione all'ufficio antifrode di pratiche sospette e trascurato controlli sulla documentazione, con condotta qualificata come gravemente negligente e contraria a correttezza e buona fede. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché resa per relationem; 2) violazione dell'onere della prova e dell'art. 5 l. 604/1966, per avere i giudici ritenuto provati gli addebiti sulla base delle sole allegazioni datoriali e per avere respinto le prove richieste dal lavoratore; 3) violazione della disciplina sulla prescrizione e dedotta erronea esclusione della prova testimoniale dell'interruzione della prescrizione; 4) violazione delle norme processuali sulla produzione documentale e sui poteri officiosi del giudice del lavoro, per avere dichiarato tardivi o inammissibili documenti prodotti successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per relationem è ammissibile e, nel caso concreto, la sentenza d'appello conteneva anche argomentazioni autonome e complete; ha respinto il secondo motivo osservando che la decisione di merito fondava l'addebito su documentazione acquisita al giudizio e che le prove richieste erano state correttamente ritenute irrilevanti, generiche o non ammissibili; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e comunque lo ha reputato non fondato, evidenziando che la prova testimoniale non può sostituire la prova dell'atto scritto interruttivo della prescrizione; ha respinto il quarto motivo perché generico e perché volto a sollecitare un riesame del merito, ribadendo che la produzione tardiva di documenti e l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. presuppongono specifiche piste probatorie e restano in larga parte discrezionali. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; la motivazione per relationem è ammissibile se la sentenza consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non può dirsi violato quando il giudice fonda l'accertamento su documenti e risultanze istruttorie acquisite, e non su mere allegazioni di parte.

  • art. 5, L. 15 luglio 1966, n. 604

    Il datore di lavoro deve provare la giusta causa/giustificato motivo del licenziamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale prova fosse stata raggiunta tramite la documentazione valutata dai giudici di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma ritenuto non violato perché le prove richieste erano generiche, irrilevanti o inammissibili.

  • art. 2944 c.c.

    La prova dell'interruzione della prescrizione richiede l'allegazione e prova dell'atto interruttivo scritto; la prova orale può al più riguardare spedizione e ricezione, non sostituire il documento.

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    Il potere officioso del giudice del lavoro è discrezionale e presuppone l'esistenza di concrete piste probatorie; non può essere usato per supplire a carenze probatorie della parte.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione non può avere funzione esplorativa né supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova; è legittimo il diniego quando i documenti sono autonomamente producibili dalla parte.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro sono esercitabili solo se emergono elementi di prova specifici e indispensabili; l'esercizio è discrezionale e non censurabile se motivato coerentemente.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla produzione documentale, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale di decisione del ricorso in cassazione, richiamata per la trattazione della causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è valida in cassazione quando il provvedimento impugnato richiama la decisione di primo grado ma, nel complesso, offre una ricostruzione comprensibile e autonoma delle ragioni del decisum.
  • La censura di violazione dell'onere della prova non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tutte le rationes decidendi e indicare in modo specifico le prove decisive non valutate.
  • Nel processo civile, l'ordine di esibizione e i poteri istruttori officiosi non sono strumenti esplorativi: presuppongono un concreto thema probandum e non possono supplire alla mancata produzione dei documenti nella disponibilità della parte.
  • In materia di interruzione della prescrizione, la prova dell'atto interruttivo deve normalmente essere data mediante il documento scritto; la prova testimoniale può riguardare solo fatti accessori come spedizione e ricezione, non sostituire l'atto.
  • Nel rito del lavoro, la produzione tardiva di documenti e l'ammissione di prove sono ammissibili solo entro i limiti delle preclusioni processuali e quando i documenti o le prove siano davvero rilevanti, specifici e indispensabili per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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