Cassazione Civile, Ordinanza n. 26756/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra un impiegato e la società datrice. Il lavoratore ha agito per ottenere il pagamento di differenze retributive che assumeva dovute per le prestazioni rese nelle giornate domenicali e festive. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo che nel contratto individuale di assunzione fosse stata pattuita una maggiorazione del 15% rispetto ai minimi tabellari, con funzione di superminimo o trattamento migliorativo idoneo ad assorbire anche gli effetti dell’art. 7 del CCNL Impiegati relativi al lavoro straordinario e festivo. La Corte territoriale ha quindi rigettato la pretesa del lavoratore, rilevando che egli non aveva provato di aver percepito, nonostante tale maggiorazione, importi inferiori a quelli contrattualmente spettanti. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. perché l’eccezione di assorbimento sarebbe stata proposta solo in appello e quindi sarebbe nuova; 2) violazione delle norme del CCNL e dell’art. 2077 c.c., oltre a omesso esame della documentazione retributiva, sostenendo che le buste paga dimostrerebbero che il 15% riguardava solo lo straordinario e non anche il festivo; 3) violazione di legge e illogicità della motivazione per non avere la Corte d’appello valorizzato correttamente le buste paga e il comportamento complessivo delle parti. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte non specificamente formulati, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che l’eccezione di assorbimento non era nuova, essendo già stata sollevata in primo grado, e che la Corte d’appello aveva esaminato la documentazione paga, attribuendo rilievo alla mancata prova di un pregiudizio economico del lavoratore rispetto al CCNL.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Bari che aveva escluso il diritto del lavoratore alle differenze retributive per le giornate domenicali e festive, ritenendo legittima l’interpretazione del contratto individuale di assunzione quale pattuizione migliorativa e derogatoria del CCNL, con assorbimento delle rivendicazioni nella maggiorazione del 15%. La Corte ha reputato inammissibili o infondate le doglianze perché dirette, sostanzialmente, a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione probatoria compiuti dal giudice di merito. È stata inoltre posta a carico del ricorrente la condanna alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di novità dell’eccezione è stata ritenuta infondata perché l’assorbimento del lavoro festivo era già stato dedotto in primo grado; pertanto non vi era violazione del requisito di specificità dell’appello.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le doglianze formulate sotto tali vizi sono state qualificate come critiche di merito alla ricostruzione della vicenda e alla valutazione delle prove, non scrutinabili in cassazione se mirano a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
artt. 4, 7 e 8 Norme Impiegati C.C.N.L. Poligrafici
Le clausole collettive sono state lette dal giudice di merito, con avallo della Cassazione, nel senso che il trattamento individuale migliorativo del 15% poteva assorbire le pretese per lavoro straordinario e festivo.
La censura di violazione dell’art. 2077 c.c. è stata respinta perché il contratto individuale, interpretato come migliorativo rispetto al CCNL, è stato ritenuto compatibile con l’assetto contrattuale collettivo e non adeguatamente contestato nei suoi presupposti fattuali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio sotto le sembianze della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando la critica investe in realtà l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- L’eccezione di novità di una difesa è infondata quando il contenuto della stessa risulta già introdotto nel giudizio di primo grado; la pretesa di inammissibilità dell’argomento in appello deve essere verificata sulla base degli atti processuali richiamati dalla stessa parte.
- Chi contesta la mancata considerazione di documenti decisivi deve indicare specificamente i documenti, localizzarli e spiegare la loro decisività; una deduzione generica non è idonea a scardinare la motivazione di merito.
- Il contratto individuale di lavoro può prevedere un trattamento economico migliorativo rispetto al CCNL e, se interpretato in tal senso, può assorbire specifiche voci retributive ulteriori, purché tale interpretazione sia sorretta dal testo contrattuale e dal comportamento complessivo delle parti.
- Quando il giudice di merito accerta che il trattamento complessivo corrisposto è conforme o superiore a quello dovuto, la domanda di differenze retributive richiede una prova puntuale del pregiudizio economico residuo; in difetto, la pretesa è rigettabile.
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