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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26765/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a un informatore farmaceutico, a seguito di controlli investigativi che, secondo i giudici di merito, avevano evidenziato la falsificazione del rapporto mensile sull’attività svolta: nei giorni del 15, 16 e 17 luglio 2015 il lavoratore avrebbe attestato un numero di visite a medici molto superiore a quello effettivamente compiuto, indicando inoltre località in cui non si era recato e svolgendo, negli orari dichiarati come lavorativi, attività personali e ricreative. La Corte d’appello ha rigettato il reclamo contro il rigetto del ricorso introduttivo del rito Fornero. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) omesso o erroneo esame dei provvedimenti del fascicolo di opposizione e conseguente nullità processuale, assumendo che il tribunale avesse revocato il rinvio d’udienza e deciso senza ulteriori comunicazioni; (2) violazione dell’art. 101 c.p.c. per mancato invio della comunicazione di rinvio d’ufficio dell’udienza al difensore; (3) violazione dell’art. 2119 c.c. e del principio di proporzionalità della sanzione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la disciplina collettiva e la necessità della recidiva. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché meramente riproduttivi di censure già disattese in appello, privi di specifica confutazione della motivazione impugnata e comunque infondati, poiché la variazione della calendarizzazione dell’udienza e la successiva revoca del rinvio erano intervenute dopo la scadenza del termine per il deposito delle note difensive e non avevano inciso sul diritto di difesa; ha inoltre escluso che un preteso omesso esame di una questione processuale potesse essere veicolato come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al terzo motivo, lo ha giudicato infondato perché la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato la disciplina collettiva applicabile, qualificando la condotta come falsa rendicontazione dell’attività lavorativa e non come semplice alterazione di badge/cartellino, e aveva legittimamente ritenuto integrata una grave infrazione idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario senza necessità di recidiva. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La falsificazione del rapporto informativo sull’attività svolta può integrare una condotta di tale gravità da giustificare il licenziamento in tronco per lesione irrimediabile del vincolo fiduciario, anche alla luce della disciplina collettiva applicabile.

  • art. 101 c.p.c.

    La dedotta mancata comunicazione del rinvio d’ufficio non comporta nullità se la variazione del calendario processuale non ha inciso concretamente sulle prerogative difensive della parte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per denunciare questioni di puro rito o vizi in procedendo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con motivazione riservata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato rilevato il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 52 CCNL

    La disciplina collettiva richiamata in sentenza prevede il licenziamento in tronco per gravi infrazioni della disciplina o della diligenza nel lavoro, senza necessità di richiamare la recidiva nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già formulate nei gradi di merito li rende inammissibili.
  • La deduzione di una nullità processuale per mancata comunicazione di un rinvio d’udienza richiede la dimostrazione concreta del pregiudizio al diritto di difesa; in mancanza, la censura non è decisiva.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è utilizzabile per contestare questioni processuali o vizi in procedendo, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In tema di licenziamento disciplinare, la falsificazione della rendicontazione dell’attività lavorativa può costituire grave inadempimento idoneo a ledere il rapporto fiduciario e a giustificare il recesso in tronco, specialmente quando il controllo datoriale si fonda proprio su tale rendicontazione.
  • Quando la contrattazione collettiva prevede il licenziamento per gravi infrazioni, il giudice può applicare direttamente tale previsione senza richiedere ulteriori presupposti come la recidiva, se non contemplati per la fattispecie accertata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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