Cassazione Civile, Ordinanza n. 26722/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agenzia)
La controversia
La lite nasceva da una domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia, o in subordine di altro rapporto di collaborazione parasubordinata o comunque contrattuale, dedotto come intercorrente sostanzialmente tra la persona fisica e la società convenuta, anche se il contratto risultava formalmente intestato a una società a responsabilità limitata semplificata. Il tribunale di merito, in funzione di giudice del lavoro, aveva però dichiarato la propria incompetenza funzionale ritenendo che il contratto fosse stato concluso tra due società e che mancasse il requisito della prestazione personale continuativa richiesto per attrarre la causa nell'ambito dell'art. 409 n. 3 c.p.c. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 c.p.c. per eccezione di incompetenza asseritamente irrituale e incompleta, non estesa alle domande subordinate; 2) violazione dell'art. 38 c.p.c. e delle regole sul cumulo soggettivo, sostenendo che il rapporto era stato in realtà intrattenuto con la persona fisica e che la società era solo interposta e formalmente intestataria del contratto; 3) violazione dell'art. 38 c.p.c. in relazione al tema delle società prive di autonoma struttura imprenditoriale. La Corte ha ritenuto i motivi fondati, valorizzando il contenuto reale della domanda e la circostanza che la prestazione fosse stata resa personalmente dalla persona fisica, senza autonoma organizzazione imprenditoriale, con società costituita o riattivata solo per la formale stipulazione del contratto.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza/sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva declinato la competenza, e ha dichiarato la competenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Vicenza. Ha inoltre fissato il termine di riassunzione davanti al giudice competente entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha rinviato la regolazione delle spese alla definizione del merito, escludendo il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 409 n. 3 c.p.c.
La controversia rientra nella competenza del giudice del lavoro quando il rapporto dedotto implica una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale; il dato decisivo è il reale contenuto del rapporto e non la sola intestazione formale del contratto.
art. 413 c.p.c.
È richiamato quale norma che, unitamente all'art. 409 c.p.c., regola la competenza del giudice del lavoro e il relativo criterio di attrazione della causa.
art. 38 c.p.c.
Le eccezioni di incompetenza devono essere valutate secondo le regole processuali applicabili; la Corte chiarisce che, nella specie, la questione investiva in sostanza la competenza per materia del giudice del lavoro e, solo di riflesso, quella territoriale.
art. 19 c.p.c.
Per le controversie tra persone giuridiche, in via ordinaria, la competenza territoriale si radica nel luogo della sede del convenuto; tale regola è stata evocata dal giudice di merito, ma superata dall'affermazione della competenza lavoristica.
art. 380ter c.p.c.
È richiamato per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.
art. 380bis1 c.p.c.
È richiamato per la riserva di motivazione da parte del collegio nel procedimento camerale.
art. 1337 c.c.
È menzionato solo come possibile titolo subordinato di domanda risarcitoria prospettata dai ricorrenti; non è oggetto di una specifica decisione di merito.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza, la Corte può esaminare anche gli elementi di fatto già emersi nel processo e non contestati, senza essere vincolata ai soli limiti della motivazione del provvedimento impugnato.
- La competenza va individuata in base al reale contenuto della domanda introduttiva e alla sostanza del rapporto dedotto; la mera intestazione formale del contratto a una società non è decisiva se la prestazione è stata in concreto resa personalmente da una persona fisica.
- La competenza del giudice del lavoro per i rapporti di agenzia richiede che l'attività sia caratterizzata da prestazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale; se manca un'autonoma struttura imprenditoriale dell'agente, non opera il criterio che esclude il rito lavoristico per l'esercizio dell'attività tramite società o organizzazione d'impresa.
- Le contestazioni del convenuto sull'inesistenza del rapporto o sulla veste processuale delle parti non possono, di per sé, sovvertire la qualificazione della domanda ai fini della competenza quando la prospettazione attorea non appaia artificiosa.
- Se il rapporto dedotto è stato svolto personalmente da una persona fisica e la società coinvolta ha avuto una funzione meramente formale o interposta, la controversia può restare attratta alla competenza del giudice del lavoro.
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- ricorrente":"una persona fisica e una società che, in via subordinata e formale, rivendicavano l'esistenza di un rapporto di agenzia o comunque parasubordinato e contestavano la declinatoria di competenza",
- resistente":"una società convenuta che aveva eccepito l'incompetenza del giudice del lavoro sostenendo la natura ordinaria della controversia",
- ruolo_ricorrente":"agenzia",
- ruolo_resistente":"società",
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