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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26760/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di retribuzioni dovute a più lavoratori impiegati, tra settembre e dicembre 2011, come manovali in un cantiere edile destinato alla ristrutturazione dei locali di un ristorante. In primo grado la società convenuta era stata condannata, in solido con la committente, al pagamento delle somme maturate dai lavoratori, ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003. La Corte d'appello ha confermato la decisione osservando che, anche aderendo alla tesi della società appellante secondo cui vi sarebbe stato un appalto tra committente e società e un subappalto verso un'altra impresa, con ulteriore interposizione illecita di manodopera verso il caposquadra/lavoratore, la responsabilità solidale della società appellante avrebbe comunque dovuto essere affermata quale appaltatrice-subcommittente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: omessa o apparente motivazione per avere la Corte d'appello riqualificato i rapporti in senso diverso dal Tribunale senza adeguata argomentazione; omessa pronuncia sull'interposizione illecita di manodopera tra subappaltatrice e ditta individuale del lavoratore; omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole di valutazione della prova, contestando la qualificazione del rapporto come appalto genuino; omessa pronuncia e motivazione sulla incapacità a testimoniare di due soggetti che avrebbero avuto pretese economiche nei confronti delle società coinvolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla considerazione che, anche ove fosse stata esatta la ricostruzione alternativa della società ricorrente circa l'esistenza di un subappalto e di un'ulteriore interposizione illecita di manodopera, ciò non avrebbe comunque escluso la responsabilità solidale della società quale appaltatrice-subcommittente, trattandosi di crediti retributivi maturati nell'esecuzione del medesimo appalto. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a una questione puramente processuale come l'incapacità testimoniale; inoltre, secondo la Corte, l'interesse rilevante ex art. 246 c.p.c. deve essere giuridico, personale, concreto e attuale, non bastando un mero interesse di fatto. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1676 c.c.

    richiamato come base della condanna solidale per i crediti dei lavoratori impiegati nell'appalto

  • art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003

    nella versione applicabile ratione temporis, prevede la responsabilità solidale del committente con appaltatore ed eventuali subappaltatori per retribuzioni e contributi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto; la Corte ne valorizza la funzione di garanzia e di incentivo alla selezione di imprenditori affidabili

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per vizio di nullità/omessa pronuncia, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi o perché il vizio dedotto non era configurabile

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione omessa o apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte afferma che l'omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni puramente processuali

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato dai motivi che denunciavano violazione di legge, ma non ritenuto decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo e quarto motivo per contestare la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo e quarto motivo per contestare la valutazione delle prove

  • art. 2702 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione di documenti aventi efficacia probatoria

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 246 c.p.c.

    l'interesse che determina incapacità a testimoniare deve essere giuridico, personale, concreto e attuale; non basta un interesse di mero fatto

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indicato come base del rito camerale e del deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel sistema della responsabilità solidale negli appalti, il creditore-lavoratore può agire nei confronti dell'appaltatore/subcommittente per i crediti retributivi maturati nell'esecuzione dell'appalto, senza dover dimostrare l'entità dei debiti gravanti su ciascun soggetto obbligato in solido.
  • La solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, opera come solidarietà passiva in senso stretto: il creditore può rivolgersi indifferentemente a uno qualunque dei coobbligati per l'intero credito nei limiti temporali e oggettivi fissati dalla norma.
  • Ai fini del vizio di motivazione o della censura in cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specialmente quando la decisione è fondata su una argomentazione controfattuale che rende irrilevante la diversa qualificazione dei rapporti prospettata dalla parte.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni di merito e non è configurabile rispetto a questioni meramente processuali; l'eventuale errore del giudice va semmai incanalato in una diversa censura di violazione di legge.
  • L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale alla decisione; non è sufficiente un mero interesse di fatto a un esito favorevole della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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