Cassazione Penale, Sentenza n. 21138/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza di conferma di condanna (reato ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6/9/2011, n.159). La ricorrente deduceva violazione di legge per omessa dichiarazione di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo applicabile la novellazione normativa (d.lgs. 10/10/2022, n.150) intervenuta nel corso del giudizio di appello che aveva ampliato i limiti di applicabilità dell'istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur riconoscendo che la modifica normativa (entrata in vigore il 30/12/2022) aveva reso applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte ha ritenuto che la questione non possa essere proposta per la prima volta in Cassazione: la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (09/03/2023) e, secondo il consolidato orientamento, l'applicabilità di art. 131-bis c.p. doveva essere sollevata in sede di merito (o quantomeno nelle conclusioni in appello) o poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice di merito. Poiché la Corte d'appello non la rilevò e la ricorrente non la sollevò nelle conclusioni successive alla novella, la questione è stata considerata definitivamente preclusa. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato contestato alla ricorrente. La sentenza di merito ha confermato la condanna fondata su questo riferimento normativo.
Disciplina della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Corte rileva la natura sostanziale dell'istituto e il principio di retroattività della legge penale più favorevole; tuttavia ritiene che la sua applicabilità, se la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, debba essere sollevata in sede di merito e non per la prima volta in Cassazione.
art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Novella che ha ampliato la sfera di applicazione dell'art. 131-bis c.p., entrata in vigore il 30/12/2022. Ha reso la causa di esclusione della punibilità applicabile durante il giudizio di appello, ma non autorizza la prima deduzione dell'eccezione direttamente in Cassazione se la norma era in vigore alla deliberazione della sentenza impugnata.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale citata in relazione alla trattazione scritta disposta per il ricorso; la Corte ha seguito la procedura di trattazione scritta prevista.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita le deduzioni in Cassazione di questioni che potevano essere proposte in grado di appello. La Corte ha applicato questo principio per escludere la prima deduzione in Cassazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis quando la norma era già in vigore al momento della decisione impugnata.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che la Corte di cassazione decida anche questioni non deducibili in grado di appello qualora fosse impossibile sollevarle anteriormente. La Corte ha osservato che tale condizione di impossibilità non sussisteva nel caso, essendo la novella intervenuta prima della conclusione del giudizio di secondo grado.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Se una norma penale più favorevole entra in vigore durante un giudizio di appello ma prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, la sua applicabilità deve essere sollevata in sede di merito (appello) o, quantomeno, nelle conclusioni del giudizio di secondo grado; in mancanza, la questione può essere considerata preclusa in Cassazione.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) ha natura sostanziale e si applica retroattivamente se la novella è più favorevole; tuttavia la retroattività non autorizza a dedurre la questione per la prima volta in sede di legittimità se era possibile proporla prima.
- Il giudice di merito ha il potere di rilevare d'ufficio l'applicabilità dell'art. 131-bis, ma l'omissione di tale rilevazione da parte del giudice di appello, combinata con la mancata iniziativa difensiva, può precludere il riesame della questione in Cassazione.
- La Corte di cassazione può esaminare questioni non sollevabili in appello solo se sussiste l'impossibilità oggettiva di sollevarle anteriormente; la semplice opportunità o la mancata sollecitazione non integrano tale impossibilità.
- In presenza di novellazioni favorevoli intervenute durante il processo, la prudenza difensiva impone di aggiornare tempestivamente le conclusioni e di chiedere specificamente l'applicazione della nuova norma, per evitare la perdita dell'opportunità di ottenere il beneficio.
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