Cassazione Civile, Ordinanza n. 18630/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di autorizzazione alla derivazione di acqua da un rio del Comune di Nova Ponente per uso idroelettrico. Le società e le persone fisiche interessate avevano presentato domande corredate da progetto, ma la Conferenza di servizi in materia ambientale aveva espresso parere negativo e la Provincia aveva poi adottato un decreto assessoriale di rigetto. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva confermato il diniego ritenendo legittima la disciplina transitoria provinciale, emanata in attesa dell’approvazione definitiva del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, e la correlata tutela dei corsi d’acqua sensibili. In Cassazione i ricorrenti deducono: 1) violazione del r.d. n. 1775/1933 e del PGUAP, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente attribuito al piano criteri fissi e predeterminati, mentre l’amministrazione avrebbe applicato in realtà i criteri della delibera transitoria del 2015; 2) violazione dell’art. 34 della legge provinciale n. 2/2015, assumendo che la norma attribuisse solo il potere di individuare i tratti particolarmente sensibili e non legittimasse un regime transitorio; 3) violazione della normativa eurounitaria e nazionale sulle acque e della direttiva Habitat, lamentando che il diniego non fosse basato su una valutazione in concreto dell’incidenza ambientale ma su vincoli ritenuti tassativi; 4) omessa pronuncia/motivazione apparente in relazione ad altri motivi di impugnazione, con particolare riferimento alla diversa classificazione di sensibilità di alcuni tratti del corso d’acqua e al superamento della soglia di utilizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sostanziali perché il decreto provinciale transitorio del 2015 era coerente con la ratio della legge provinciale e del piano generale, finalizzata a evitare che, nelle more dell’approvazione del PGUAP, venissero compromessi in modo irreversibile gli obiettivi di tutela ambientale e di uso sostenibile della risorsa idrica. Ha evidenziato che il diniego non derivava da un divieto astratto e generalizzato, ma dall’accertamento concreto che i progetti superavano la soglia massima di utilizzazione del corso d’acqua interessato e che, in base alle caratteristiche ambientali del sito, non sussistevano condizioni minime di salvaguardia. Ha inoltre dichiarato inammissibile la parte di ricorso che denunciava direttamente la violazione di norme costituzionali e ha ritenuto inammissibile il motivo sull’omessa pronuncia, perché tale vizio, nel sistema del testo unico sulle acque pubbliche, doveva essere fatto valere con il rimedio speciale della rettificazione davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e non con ricorso per cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 201 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
richiamato dai ricorrenti nel formulare i motivi di legittimità; la Corte osserva che le censure erano formulate in modo promiscuo e ai limiti dell’ammissibilità.
art. 111 Cost.
la dedotta violazione diretta della norma costituzionale è stata ritenuta inammissibile, perché il contrasto con i parametri costituzionali va fatto valere tramite la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
la Corte rileva che il riferimento è inconferente e non adeguatamente spiegato, non essendo la norma pertinente alla critica proposta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte sottolinea che le censure devono individuare con precisione la regola iuris asseritamente violata.
art. 1 legge provinciale Bolzano n. 2 del 2015
La presente legge disciplina le derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica mediante impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in conformità al Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche ... e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione, dell'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché un uso più efficiente delle risorse
la disciplina provinciale opera in conformità al piano generale e al piano di tutela, con finalità di uso efficiente e sostenibile della risorsa.
art. 34, comma 1, legge provinciale Bolzano n. 2 del 2015
Fino all'entrata in vigore del Piano di tutela delle acque e comunque non oltre il 30 giugno 2015 non vengono accettate nuove domande. Fino all'entrata in vigore di tale piano la Giunta provinciale ... determina i tratti di corsi d'acqua particolarmente sensibili, che sono in ogni caso esclusi dall'utilizzo idroelettrico
la disposizione legittima un regime transitorio e la selezione di tratti di corsi d’acqua sensibili, coerente con la finalità di non vanificare il piano in approvazione.
art. 25 Cost.
evocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa retroattività del provvedimento; la Corte esclude che il decreto transitorio abbia efficacia retroattiva.
anche questo parametro è richiamato per escludere la retroattività; la Corte ritiene che il provvedimento si applichi ai procedimenti non ancora definiti.
art. 204 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore si osserva il disposto dell'articolo 473 del Codice di procedura civile. La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile ...
per i vizi di extrapetizione e omessa pronuncia il rimedio è la rettificazione davanti allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche, non il ricorso per cassazione.
art. 13 direttiva 2000/60/CE
richiamato nel descrivere il piano di gestione delle acque come atto di programmazione finalizzato all’uso sostenibile della risorsa.
art. 6, par. 3, direttiva 92/43/CEE
qualsiasi piano o progetto ... forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza ... soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa
la Corte la interpreta come norma che impone una valutazione rigorosa dell’incidenza ambientale e consente l’autorizzazione solo in presenza della certezza di non pregiudicare l’integrità del sito.
artt. 4 e 5 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige / Sudtirol, D.P.R. n. 670 del 1972
richiamati dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non vi ravvisa una violazione decisiva nella fattispecie.
artt. 76 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006
evocati come parte della normativa sulle acque; la Corte non accoglie la censura di violazione.
Massime di principio
- Quando una legge regionale o provinciale disciplina un settore in attesa dell’entrata in vigore di un piano generale, è legittimo adottare misure transitorie che preservino la finalità pianificatoria e impediscano pregiudizi irreversibili alla risorsa o all’interesse protetto.
- Un diniego autorizzatorio fondato su criteri di tutela ambientale non è illegittimo se deriva da una valutazione concreta del sito e del progetto, e non da un divieto astratto e generalizzato privo di base fattuale.
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di norme costituzionali non può essere formulata in modo diretto come vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c., ma richiede la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
- Nel sistema del testo unico delle acque pubbliche, i vizi di extrapetizione e di omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche devono essere fatti valere con l’istanza di rettificazione prevista dall’art. 204, e non con ricorso per cassazione.
- La direttiva Habitat impone una valutazione rigorosa dell’incidenza dei progetti sui siti protetti e consente l’autorizzazione solo se vi è certezza che l’integrità del sito non sarà pregiudicata.
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