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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28818/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la doglianza sulle attenuanti generiche era priva di specifico confronto con la decisione impugnata e mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito sulla misura del beneficio e della pena. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che, nelle conformi decisioni di merito, lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto inosservanza dell'art. 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico, non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio e della misura delle attenuanti, attività non consentita in sede di legittimità se la motivazione di merito non sia meramente arbitraria o illogica.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    individua il reato per il quale l'imputato era stato ritenuto responsabile nelle sentenze di merito; la decisione non interviene sulla sua configurabilità ma solo sul ricorso avverso la sentenza di condanna.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche devono essere oggetto di specifica censura; non è ammissibile in cassazione una richiesta meramente sollecitatoria di nuova valutazione della loro estensione in assenza di illogicità o arbitrarietà della motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico la mancata concessione o la limitazione delle circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi specificamente con la motivazione resa dal giudice di merito.
  • La censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena o dell'estensione delle attenuanti generiche non è scrutinabile in cassazione, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
  • Quando la decisione di merito dia conto, con motivazione non illogica, delle ragioni della scelta sanzionatoria e della limitazione delle attenuanti generiche, il ricorso che non indichi errori specifici o vizi logici è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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