Cassazione Civile, Ordinanza n. 15792/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una somma di euro 25.000,00 consegnata a un avvocato perché trattasse e definisse l'acquisto di un appartamento per conto della cliente. In primo grado l'opposizione del professionista al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cliente era stata rigettata, con revoca del decreto nella sola parte concernente alcune somme aggiuntive e con riconoscimento, in via riconvenzionale, di un compenso per l'attività professionale svolta. In appello la Corte territoriale ha escluso che l'attività svolta integrasse mediazione immobiliare, ha ritenuto regolarmente eseguito il mandato, ha riconosciuto al professionista compensi stragiudiziali e ha operato compensazione tra il credito restitutorio della cliente e il compenso maturato dal professionista. La cliente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) errata qualificazione del rapporto, sostenendo che l'attività fosse di mediazione immobiliare vietata all'avvocato e che la motivazione fosse apparente; 2) violazione della disciplina del mandato, deducendo che il professionista avrebbe ecceduto i poteri conferiti, omesso comunicazioni e rendiconto; 3) erronea liquidazione del compenso secondo le tariffe forensi, assumendo che si trattasse di attività di gestione di affare e non di attività legale; 4) violazione del divieto di ritenzione, contestando la compensazione e il trattenimento delle somme della mandante. Il professionista ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando di essere stato comunque gravato di una quota delle spese nonostante la sua sostanziale vittoria nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto, con motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità, che il professionista non aveva svolto attività di mediazione immobiliare, ma aveva adempiuto a un mandato stragiudiziale finalizzato alla trattazione del preliminare e alla ricerca del mutuo; ha inoltre ritenuto che la liquidazione dei compensi secondo la tariffa forense per attività stragiudiziale fosse corretta e che la compensazione tra credito restitutorio e credito per compensi fosse legittima quale compensazione impropria/atecnica. Ha respinto anche il ricorso incidentale, affermando che la regolazione delle spese era coerente con l'esito complessivo della lite e con il principio per cui il giudice valuta la soccombenza in base al risultato finale del processo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti; la ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare al resistente le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
invocato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che vi sia stata falsa applicazione, poiché il rapporto è stato qualificato come mandato regolarmente adempiuto
richiamati dalla ricorrente per contestare l'esatto adempimento del mandato, ma le censure sono state ritenute infondate perché dirette a un riesame del fatto
invocato per negare il diritto di ritenzione; la Corte rileva che la decisione d'appello non ha riconosciuto un diritto di ritenzione in senso proprio, ma ha effettuato una compensazione contabile
art. 66 r.d. n. 1578/1933
la Corte precisa che la norma vieta all'avvocato di ritenere atti della causa e scritture ricevute dal cliente, non di operare compensazioni tra reciproche partite di dare-avere
art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933
richiamato per affermare il divieto per l'avvocato di svolgere attività di mediazione
legge n. 36 del 1934
richiamata quale legge di conversione del r.d.l. n. 1578 del 1933
richiamata dalla ricorrente per sostenere il divieto di mediazione immobiliare in capo all'avvocato
utilizzato come base per la liquidazione dei compensi professionali stragiudiziali
richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese di lite
richiamato in tema di compensazione, totale o parziale, delle spese in base all'esito complessivo della lite
richiamato per il procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e per la liquidazione delle relative spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L'avvocato non può svolgere attività di mediazione immobiliare, ma la qualificazione concreta del rapporto dipende dall'accertamento di fatto sul contenuto effettivo dell'incarico e sull'attività in concreto svolta.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del merito sotto il profilo della valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- Se il professionista ha svolto attività stragiudiziale rientrante in un mandato professionale, il compenso può essere liquidato secondo i parametri tariffari dell'attività professionale effettivamente espletata.
- Il divieto di ritenzione previsto per l'avvocato non coincide con il divieto di compensare poste di dare-avere derivanti da un medesimo rapporto: la compensazione impropria è ammissibile come mera operazione contabile tra crediti e debiti reciproci.
- Ai fini delle spese processuali, il giudice deve avere riguardo all'esito complessivo della lite e può disporre compensazione totale o parziale quando la soccombenza non sia integralmente unilaterale.
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