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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04076/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di Interest Rate Swap stipulato tra una società e una banca, collegato a un contratto di locazione finanziaria a tasso variabile. La società, dopo che il rapporto si era chiuso con un saldo negativo a suo carico, aveva chiesto la nullità del derivato e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d’Appello aveva riformato la decisione e aveva condannato la società alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione la società ha articolato dieci motivi. I primi cinque riguardavano: la pretesa nullità del contratto per mancanza di forma scritta, la dedotta conclusione fuori sede, la prova del luogo di conclusione, l’onere probatorio su tale circostanza e l’applicabilità del diritto di recesso per i contratti fuori sede. I motivi sesto e settimo contestavano la validità del derivato per assenza o indeterminatezza dell’alea, per mancata indicazione del mark to market e del metodo di calcolo. L’ottavo motivo lamentava l’erroneo richiamo alla disciplina del mandato per giustificare costi occulti. Il nono motivo insisteva sull’annullamento per errore o dolo, assumendo che il derivato non fosse realmente di copertura. Il decimo motivo denunciava la violazione degli obblighi informativi e di correttezza dell’intermediario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi sesto, settimo e decimo, dichiarando inammissibili gli altri sette. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. La Suprema Corte ha affermato che, nei contratti IRS, gli elementi e i criteri di determinazione del mark to market devono essere previamente conoscibili dall’investitore, così da consentire un accordo consapevole sulla misura dell’alea, anche quanto agli scenari probabilistici; in mancanza, la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile e il contratto è nullo per difetto strutturale. Ha inoltre rilevato che la conoscibilità di tali elementi rileva anche per valutare la responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi e di correttezza. I motivi relativi alla forma, al fuori sede e al recesso sono stati ritenuti inammissibili perché non colpivano una autonoma ratio decidendi della sentenza d’appello; analogamente sono stati dichiarati inammissibili i motivi su costi occulti e annullamento per errore o dolo per difetto di specificità o per mancata censura delle autonome rationes della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio di violazione di legge deducibile in cassazione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio processuale relativo alla nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 1423 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per escludere la convalida del contratto nullo

  • art. 1424 c.c.

    indicato come corretto riferimento normativo per la conversione del contratto nullo

  • art. 1444 c.c.

    richiamato per descrivere la convalida come rinuncia consapevole all’invalidità

  • art. 1326 c.c.

    richiamato nei motivi sulla conclusione del contratto e sulla prova del consenso

  • art. 1335 c.c.

    richiamato nei motivi sulla formazione del contratto e sulla conoscibilità delle dichiarazioni

  • art. 2721 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prova testimoniale

  • art. 2722 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prova del contratto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova

  • art. 23 T.U.I.F.

    richiamato come norma rilevante per la validità e la disciplina dei contratti di investimento e per la causa del derivato

  • art. 30 T.U.I.F.

    richiamato in tema di contratti fuori sede e diritto di recesso

  • art. 30, commi 6 e 7, T.U.I.F.

    richiamato per il regime del recesso nei contratti conclusi fuori sede

  • art. 56-quater d.l. n. 69 del 21.6.2013

    richiamato per la disciplina intertemporale della modifica dell’art. 30 T.U.I.F.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per la meritevolezza e l’autonomia contrattuale nel contratto derivato

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per gli elementi essenziali del contratto

  • art. 1343 c.c.

    richiamato in relazione alla liceità della causa

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la nullità del contratto, in particolare per nullità strutturale da indeterminatezza della causa

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per la determinatezza o determinabilità dell’oggetto

  • art. 1349 c.c.

    richiamato nei motivi sulla determinazione dell’oggetto e dei criteri di calcolo

  • art. 1709 c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello come possibile giustificazione dei costi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autonoma impugnazione della ratio

  • art. 1427 c.c.

    richiamato sul vizio del consenso per errore o dolo

  • art. 1429 c.c.

    richiamato in tema di errore essenziale

  • art. 1433 c.c.

    richiamato in tema di errore ostativo e sua rilevanza

  • art. 1439 c.c.

    richiamato in tema di dolo contrattuale

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per correttezza nell’esecuzione del rapporto

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per la diligenza dell’intermediario

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per l’esecuzione del contratto secondo buona fede

  • art. 1453 c.c.

    richiamato tra le norme di diritto contestate nel motivo sugli obblighi dell’intermediario

  • art. 1455 c.c.

    richiamato tra le norme di diritto contestate nel motivo sugli obblighi dell’intermediario

  • art. 2043 c.c.

    richiamato a fondamento della domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi

  • art. 21 T.U.I.F.

    richiamato per gli obblighi di correttezza, diligenza e informazione dell’intermediario

  • art. 6 T.U.I.F.

    richiamato tra le disposizioni relative all’attività dell’intermediario finanziario

  • artt. 26, 27, 28, 29 e 32 Regolamento Consob 11522/1998

    richiamati come disciplina degli obblighi informativi e di comportamento dell’intermediario

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nei contratti derivati IRS la mera funzione di copertura del rischio non basta, da sola, a giustificare la validità del contratto: occorre che la misura dell’alea sia stata oggetto di un accordo consapevole tra intermediario e investitore.
  • Gli elementi e i criteri di calcolo del mark to market devono essere preventivamente conoscibili dall’investitore, insieme agli scenari probabilistici e ai costi impliciti, perché solo così la causa del contratto può dirsi determinata o determinabile.
  • Se manca un’effettiva pattuizione sulla misura dell’alea, il contratto derivato è affetto da nullità strutturale per indeterminabilità della causa, non da mera nullità virtuale per violazione di obblighi informativi.
  • La verifica della validità del derivato non può essere sostituita dal giudizio soggettivo del giudice sulla semplicità apparente del prodotto o sulla sua convenienza economica per il cliente.
  • La violazione degli obblighi informativi e di correttezza dell’intermediario va accertata in concreto, verificando se l’investitore sia stato reso consapevole dei profili di rischio specifici del contratto, non bastando la sola sottoscrizione di moduli generali sui rischi.
  • Quando la sentenza d’appello è sorretta da rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes idonee da sole a sorreggere la decisione.
  • La convalida del contratto nullo e la conversione del negozio nullo sono istituti distinti e non possono essere sovrapposti alla semplice rinnovazione in forma scritta di un precedente accordo invalido.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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