Cassazione Penale, Ordinanza n. 05200/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 131-bis c.p. In sostanza contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la valutazione del compendio probatorio. Ha poi depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso e per la rimessione alla Terza Sezione Penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogica la motivazione della Corte territoriale sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondata sulla gravità del fatto desunta dalla condotta successiva e sulla non occasionalità del comportamento, anche in ragione del rinvenimento di denaro riconducibile a pregresse cessioni di stupefacente. Ha inoltre affermato che la censura ex art. 192 c.p.p. non era ammissibile perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie incriminatrice contestata; la sentenza di merito è stata confermata in relazione alla detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità
attenuante del danno o del lucro di speciale tenuità riconosciuta in favore dell'imputato
non può essere invocato per censurare in cassazione la mera rivalutazione del materiale probatorio
la particolare tenuità del fatto va esclusa quando la motivazione evidenzi non occasionalità della condotta e gravità del fatto secondo gli indicatori rilevanti
i motivi di ricorso non possono aggirare i limiti di deducibilità della motivazione attraverso una qualificazione impropria della censura come violazione di legge
la regola di giudizio richiamata dal ricorrente non è sindacabile nei termini prospettati se la doglianza mira a contestare la valutazione della prova
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. n. 186/2000
richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
il fatto di particolare tenuità si valuta alla luce di modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
è inammissibile dedurre come violazione di legge la contestazione della valutazione delle prove o del malgoverno dell'art. 192 c.p.p., fuori dai casi previsti dall'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di modalità della condotta, entità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza; essa può essere esclusa quando il giudice di merito motivi non illogicamente sulla non occasionalità del comportamento e sulla gravità del fatto.
- In cassazione non è consentito denunciare la violazione dell'art. 192 c.p.p. per ottenere una nuova valutazione delle prove: la doglianza è inammissibile se, nella sostanza, mira a sollecitare un diverso apprezzamento del compendio probatorio.
- La violazione delle regole di valutazione della prova o della regola di giudizio non è deducibile come violazione di legge processuale se la norma evocata non è assistita da una sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza nei termini richiesti dall'art. 606 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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