Cassazione Civile, Ordinanza n. 02486/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La vicenda riguarda un avviso di accertamento TOSAP emesso per annualità 2013-2018 nei confronti di una società concessionaria autostradale, in relazione all'occupazione di aree del territorio comunale da parte di cavalcavia autostradali sovrastanti una strada comunale. In primo grado il ricorso della società autostradale era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata. La società concessionaria della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi. I primi, secondo, terzo e sesto motivi denunciavano, rispettivamente, omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nullità per motivazione apparente e violazione dell'onere della prova, sostenendo che la CTR non avesse esaminato correttamente la questione dell'esatta individuazione del bene occupato, la prova della sua proprietà/ destinazione e la riferibilità delle aree occupate alla strada comunale sottostante. Il quarto motivo lamentava omessa pronuncia sull'applicazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993. Il quinto motivo denunciava violazione di legge sostenendo che l'occupazione era imponibile ex art. 38 d.lgs. 507/1993 e che l'esenzione di cui all'art. 49, lett. a), non spettasse alla società concessionaria, poiché riservata alle occupazioni direttamente effettuate dallo Stato. Il settimo motivo contestava ancora l'erronea applicazione dell'art. 49 cit., affermando che l'esenzione ha carattere tassativo e non si estende automaticamente alla concessionaria privata o pubblica che realizza e gestisce l'opera in concessione. La società autostradale ha resistito con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, deducendo a sua volta l'erronea applicazione dell'art. 38 e, in subordine, dell'art. 49 d.lgs. 507/1993, sostenendo che l'area non fosse soggetta a TOSAP perché di sua proprietà o comunque perché l'opera era stata pianificata e localizzata dallo Stato.
La decisione
La Corte ha respinto i motivi primo, secondo, terzo e sesto del ricorso principale, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale condizionato. Ha accolto il quinto motivo, ritenendo che l'occupazione del suolo pubblico sottostante il viadotto autostradale integrasse il presupposto della TOSAP ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993 e che non spettasse l'esenzione dell'art. 49, lett. a), perché l'occupazione era da ricondursi alla società concessionaria e non allo Stato. Per effetto dell'accoglimento parziale, la sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della parte controricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ritenuto non violato perché la CTR è rimasta entro la res iudicium deducta
richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ribadisce che la nullità sussiste solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il fondamento decisorio
invocato sul riparto dell'onere della prova, ma il motivo è stato ritenuto assorbito o comunque non fondato nei termini prospettati
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
norma che individua il presupposto della TOSAP nell'occupazione di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; si applica anche alle occupazioni con impianti di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa
art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato quale norma relativa all'occupazione di fatto e alla necessità di concessione o autorizzazione comunale, ma la tassa è dovuta anche in assenza di titolo se sussiste l'occupazione del suolo pubblico
art. 49, lett. a, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
esenzione di stretta interpretazione; non si applica alle occupazioni effettuate dalla concessionaria autostradale, perché presuppone che l'occupazione sia imputabile direttamente allo Stato
richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria, in parallelo all'art. 132 c.p.c.
art. 111 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione
utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato dalla parte, ma ritenuto inconferente rispetto al presupposto impositivo della TOSAP
art. 143 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
richiamato per descrivere la concessione di lavori pubblici: esecuzione dell'opera, diritto di gestione funzionale ed economica e durata della concessione
art. 340 TFUE
richiamato dalla parte per sostenere la neutralità del diritto UE rispetto al regime proprietario pubblico o privato, ma non decisivo ai fini della TOSAP
Massime di principio
- Ai fini della TOSAP il presupposto impositivo è l'occupazione, anche di fatto, di spazi o aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente locale, quando l'occupazione comporti una effettiva sottrazione del suolo all'uso pubblico.
- La tassa è dovuta indipendentemente dall'esistenza di una concessione o autorizzazione formale, salvo che ricorra una specifica ipotesi di esenzione prevista dalla legge.
- L'esenzione prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato o da altri enti pubblici va interpretata in modo restrittivo e non può essere estesa alla concessionaria che realizza e gestisce l'opera pubblica in forza di concessione, poiché l'occupazione è imputabile al concessionario durante il periodo concessorio.
- Per qualificare l'occupazione imponibile rileva la disponibilità materiale e funzionale del bene da parte del concessionario e la concreta incidenza sul suolo pubblico sottostante, non la sola proprietà formale dell'infrastruttura.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non basta che sia sintetica o non condivisibile.
- Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la censura che investa solo la correttezza della motivazione o del ragionamento giuridico seguito dal giudice, se la pronuncia resta nei limiti della domanda ed eccezioni proposte dalle parti.
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