Cassazione Penale, Ordinanza n. 08003/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione in materia alimentare e confermato la condanna a due mesi di reclusione per il tentativo di frode in commercio. Sosteneva, da un lato, omessa motivazione e travisamento della prova quanto alle deposizioni del teste che aveva riferito di acquistare prodotti freschi quotidianamente e di compilare il menù ogni giorno, nonché l'assenza di prova sulla destinazione degli alimenti ai clienti del ristorante; dall'altro, lamentava il mancato esame della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sul travisamento della prova non fosse ammissibile in presenza di "doppia conforme" di merito, poiché non risultava un travisamento macroscopico o una divergenza evidente tra contenuto della prova e motivazione delle sentenze di merito. Ha inoltre osservato che la disponibilità di alimenti surgelati non indicati nel menù o esposti alla clientela integra il tentativo di frode in commercio anche senza un concreto inizio di contrattazione con il cliente. Quanto al secondo motivo, ha reputato congrua la motivazione della sentenza impugnata sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, richiamando il numero di alimenti coinvolti e le possibili implicazioni sulla salute degli avventori. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La contravvenzione alimentare è stata dichiarata estinta per prescrizione in appello; non costituisce oggetto del ricorso per cassazione deciso con l'ordinanza.
È il titolo del reato per cui è stata confermata la condanna: tentativo di frode in commercio.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, perché la motivazione di merito escludeva la tenuità in ragione della pluralità degli alimenti e delle possibili implicazioni sulla salute.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme" di merito, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati in primo grado, ovvero se entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento, e comunque in modo macroscopico, evidente e non controvertibile.
- Il travisamento della prova non coincide con la mera diversa valutazione del significato delle dichiarazioni testimoniali: per essere rilevante deve disarticolare il ragionamento probatorio e tradursi in una palese non corrispondenza tra prova acquisita e motivazione.
- Nel reato di tentativo di frode in commercio, la detenzione o disponibilità di alimenti surgelati non indicati come tali nel menù o esposti alla clientela può integrare atti univocamente idonei e diretti a realizzare l'illecito, senza che sia necessario l'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore.
- Quando gli alimenti surgelati sono conservati in modo da rivelarne la destinazione alla preparazione delle pietanze somministrate ai clienti, la condotta può essere già qualificata come tentativo punibile, poiché l'assenza di una contrattazione non esclude l'univocità degli atti.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione congrua quando il numero delle condotte o degli oggetti coinvolti e il bene giuridico tutelato rendano non minimale l'offesa, specie in materia alimentare dove i reati sono di pericolo astratto.
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