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Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 19631 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la pretesa Tari 2016, recata da una bolletta inviata il 30 agosto 2016, per superfici ulteriori rispetto ai 2.417 m² (reparto ortofrutta e uffici) sui quali Metro aveva versato il tributo: l’area di vendita e un’area scoperta di parcheggio con pensilina, indicate dalla società rispettivamente in 7.203 m² e 638 m². Il Comune ha proposto tre motivi: (1) l’area di vendita non poteva essere esentata in blocco, poiché gli imballaggi secondari prodotti erano stati assimilati ai rifiuti urbani dal regolamento comunale, anche per qualità e quantità, ed era attiva la raccolta differenziata; (2) l’eventuale esclusione o riduzione richiedeva la prova, a carico della contribuente, delle superfici interessate e dell’effettivo avvio al recupero dei rifiuti, e non comportava l’esenzione dalla quota fissa; (3) parcheggio e pensilina erano superfici operative, funzionali all’attività commerciale e alla movimentazione delle merci, presuntivamente produttive di rifiuti e tassabili salvo prova contraria. Metro ha eccepito il giudicato interno sulle affermazioni della CTR relative alla privativa comunale e alla non assimilabilità degli imballaggi da commercio all’ingrosso; l’eccezione è stata respinta perché i motivi del Comune contestavano direttamente tali conclusioni e impedivano la formazione del giudicato.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e tre i motivi e cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato l’illegittimità della pretesa Tari sulle superfici contestate. Ha chiarito che gli imballaggi secondari possono essere assimilati per qualità e quantità quando il Comune abbia attivato la raccolta differenziata e ne abbia stabilito i limiti; la loro provenienza da un grossista non determina, da sola, l’esclusione dalla privativa comunale. L’eventuale beneficio non comporta l’esenzione totale dell’area di vendita: il contribuente deve dichiarare e documentare le superfici interessate e il corretto avvio al recupero, mentre la quota fissa resta dovuta sull’intera superficie del locale di vendita; la quota variabile può essere esclusa o ridotta nei limiti provati. Anche parcheggio e pensilina sono imponibili se operativi e idonei a produrre rifiuti: la disponibilità dell’area fonda una presunzione relativa di produttività, superabile con prova contraria del contribuente. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la natura degli imballaggi, la debenza della quota fissa e l’imponibilità delle aree scoperte. Rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato - che per sua natura si forma, ex art. 2909 cod. civ., sugli elementi fattuali accertati e sulla qualificazione giuridica dei rapporti dedotti ma non sull'interpretazione o applicazione giuridica in sé - viene qui impedito proprio dalla censura sulla riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie legale di imposizione.

    Il giudicato interno non copre l’interpretazione o applicazione della norma in sé; una censura che contesta la riconduzione dei fatti alla fattispecie legale impedisce che si consolidi la conclusione giuridica contestata.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641

    Ferma dunque questa ricostruzione fattuale va considerato, in diritto, che gli imballaggi secondari, una volta dismessi, divengono 'rifiuti di imballaggio' e, diversamente dai terziari, possono essere assimilati per qualità e quantità dai Comuni (come nella specie) qualora ne risulti attivata (come nella specie) la raccolta differenziata.

    La Tari riguarda il possesso o la detenzione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Gli imballaggi secondari dismessi possono rientrare nell’assimilazione comunale se ricorrono i presupposti normativi, inclusa l’attivazione della raccolta differenziata; gli imballaggi terziari, invece, non sono assimilabili ex lege.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649

    Dal regime così delineato - sempreché si verta, in fatto, di prevalenza di rifiuti di imballaggi secondari e non terziari, aspetto sul quale la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non appare come si è visto del tutto univoca - non discende di per sé l'esenzione totale dalla Tari, quanto soltanto la sua riduzione in ragione della denuncia-dichiarazione e dimostrazione, ad onere del contribuente, tanto delle superfici di relativa produzione quanto dell'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati che ne abbiano rilasciato il relativo formulario di identificazione, secondo quanto stabilito dall'art. 1. co. 649 L. Tari, ferma però restando la piena debenza della quota fissa.

    La produzione di rifiuti speciali non assimilati può comportare l’esclusione della relativa superficie dalla base imponibile se è continuativa e prevalente e se il contribuente dimostra il trattamento conforme alla legge. Per i rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, il regolamento comunale può prevedere riduzioni della quota variabile proporzionate alle quantità documentate; non ne deriva l’esenzione automatica dell’intera area né della quota fissa.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 3

    è sempre dovuta sull'intera superficie del locale adibito alla vendita la quota fissa del tributo, in ragione della sua finalità lato sensu remuneratoria (pur senza uno stretto legame di corrispettività) di un servizio pubblico specifico (art. 1 co. 651 legge Tari, richiamante il D.P.R. 158/99);

    La tariffa ha una componente fissa destinata a finanziare costi essenziali e generali del servizio, dovuta anche indipendentemente dalla quantità di rifiuti effettivamente prodotti o conferiti; l’eventuale prova di recupero autonomo può incidere sulla componente variabile, non elimina quella fissa.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. a) e f)

    irrilevanza ai fini impositivi (sulla base della nozione generale di rifiuto, ricondotta a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi: art. 183, comma 1, lett. a) ed f), TU Ambiente) della distinzione tra 'imballaggi' ancora utilizzabili e 'rifiuti da imballaggi', non ponendosi in ordine ai primi il problema del conferimento e smaltimento se non a loro volta dismessi e, per ciò solo, assunti nella categoria legale dei 'rifiuti' ex art. 183 cit.

    Un imballaggio diventa rifiuto quando il detentore se ne disfa, intende disfarsene o è tenuto a farlo. La disciplina tributaria relativa ai rifiuti da imballaggio si applica quindi agli imballaggi dismessi, non a quelli ancora utilizzabili.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 218, 221, comma 4, e 226, comma 2

    Quanto alla previsione di cui all'art. 226, co. 2, TU Ambiente - la cui nozione di 'utilizzatore' rinvia alla definizione tecnica ex art. 218 TU cit. (lett. s), disposizione quest'ultima definitoria anche dell'attività di restituzione e 'ripresa' (lett. cc) - rileva che la disciplina dei rifiuti di imballaggio (che non esclude in assoluto il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti di imballaggi secondari, visto anche il disposto dell'art. 221, co. 4, TU cit., ivi richiamato) muove principalmente dalla natura intrinseca e merceologica del rifiuto stesso e del suo impiego, e non dalla veste professionale del produttore.

    La disciplina degli imballaggi non esclude in assoluto il conferimento al servizio pubblico degli imballaggi secondari. La possibilità di applicare la privativa comunale dipende dalla natura del rifiuto e dai limiti di assimilazione stabiliti dal Comune, non dal solo fatto che il produttore sia un grossista o un dettagliante.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 2

    La norma esige quindi che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che la tassa sui rifiuti è dovuta anche per i parcheggi, trattandosi di aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via quantomeno presuntiva, rimanendo a carico dell'utente l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione.

    La stabile destinazione a un certo uso non basta a escludere la tassazione: il contribuente deve provare anche che quell’uso non comporta produzione di rifiuti. I parcheggi sono presuntivamente produttivi e restano tassabili salvo prova contraria idonea.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, commi 3 e 4, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Il susseguirsi della disciplina delle aree scoperte, tuttavia, non fa che confermare la loro ordinaria tassabilità proprio perché rientranti nel presupposto impositivo generale e comune a tutti i tributi sui rifiuti (occupazione e detenzione di aree produttive di rifiuti), in tanto escludendo quelle pertinenziali ed accessorie (rispetto ad altro immobile produttivo) in quanto comprovatamente 'non operative' e, come tali, non autonomamente produttive di rifiuti.

    Le aree scoperte sono in via ordinaria imponibili se suscettibili di produrre rifiuti. L’esclusione delle aree pertinenziali o accessorie richiede che siano non operative; la mera relazione funzionale con un immobile principale non è sufficiente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 915, art. 21

    Come sostenuto dal Comune ricorrente, queste aree, in quanto operative e suscettibili di produzione di rifiuti per la loro connaturata destinazione alla frequentazione antropica e veicolare, debbono ritenersi tassabili.

    La Corte richiama l’evoluzione normativa a conferma della volontà legislativa di assoggettare a imposizione anche le aree scoperte utilizzate; l’esclusione riguarda le aree pertinenziali improduttive perché non operative.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esclusione di una superficie dalla Tari non basta affermare che vi si producono rifiuti speciali o che si provvede autonomamente allo smaltimento: occorre individuare le superfici interessate e provare la natura dei rifiuti e il loro trattamento o avvio al recupero con documentazione idonea.
  • Gli imballaggi secondari possono essere assimilati ai rifiuti urbani se il Comune ha attivato la raccolta differenziata e il regolamento ne stabilisce i limiti qualitativi e quantitativi; la provenienza da un’attività all’ingrosso non determina automaticamente l’esenzione. Gli imballaggi terziari, invece, non sono assimilabili ex lege.
  • L’eventuale recupero autonomo o riciclo può incidere sulla quota variabile nei limiti previsti e dimostrati, ma non comporta di per sé l’esenzione totale dell’area; la quota fissa resta dovuta sulla superficie del locale di vendita.
  • Parcheggi e altre aree scoperte operative sono presuntivamente idonei a produrre rifiuti e quindi imponibili, anche se gratuiti o qualificati come pertinenziali. Per superare la presunzione, il contribuente deve provare che l’area è concretamente non operativa o non produttiva di rifiuti.
  • Nel giudizio d’impugnazione, il giudicato interno non si forma sulla mera interpretazione giuridica in sé quando la parte ha proposto una censura che contesta la riconduzione dei fatti alla norma applicabile.

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