Cassazione Civile, Ordinanza n. 21928/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dipendente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una dipendente dell'amministrazione giudiziaria, di un provvedimento dirigenziale con cui, a seguito di interpello andato deserto, le era stata affidata la direzione di un gruppo di lavoro nel settore affari penali e ridotto di un giorno l'affiancamento presso la segreteria dell'ufficio di presidenza. In primo grado il ricorso era stato accolto e l'amministrazione aveva poi visto rigettato il proprio appello. In cassazione il Ministero ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 329 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto coperta da giudicato l'illegittimità del provvedimento dirigenziale, mentre avrebbe dovuto esaminarsi solo se tale atto potesse costituire o meno fattore causale del danno non patrimoniale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2087 e 2697 c.c., contestando l'accertamento del nesso causale tra il provvedimento di assegnazione e il danno lamentato, nonché la correttezza della liquidazione equitativa del risarcimento. La lavoratrice ha resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'amministrazione stessa aveva circoscritto l'appello alla sola riforma della condanna risarcitoria, senza investire efficacemente l'accertamento di illegittimità del provvedimento già coperto da giudicato interno; inoltre, se fosse stato ancora in discussione quel capo, sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto già litisconsorte necessario in primo grado. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'ente chiedesse in sostanza una nuova valutazione di merito degli atti e dei fatti, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la decisione di merito era sorretta da consulenza tecnica d'ufficio non specificamente contestata e che la liquidazione equitativa del danno, se motivata, non è sindacabile in cassazione. L'inammissibilità del ricorso principale ha reso assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il Ministero è stato condannato alle spese; la Corte ha escluso l'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione per la previsione della prenotazione a debito.
Norme richiamate
la questione dell'illegittimità dell'atto non poteva essere nuovamente rimessa in discussione se il relativo capo di sentenza era ormai coperto da giudicato interno, in coerenza con la delimitazione dell'appello operata dalla stessa parte pubblica.
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ricostruzione della responsabilità e del nesso tra condotta e danno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché chiedeva una rivalutazione del merito.
richiamato in relazione alla dedotta errata imputazione causale e quantificazione del danno; la Corte ha escluso che in cassazione potesse procedersi a un nuovo esame dei fatti.
invocato quale parametro della responsabilità datoriale/organizzativa della P.A.; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per richiesta di riesame fattuale.
richiamato per contestare l'accertamento probatorio sul danno e sul nesso causale; la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a sovvertire l'apprezzamento delle prove.
utilizzato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'amministrazione ricorrente, essendo esentata tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Se la parte appellante circoscrive l'impugnazione al solo capo risarcitorio e lascia incontestato il capo di merito sull'illegittimità dell'atto, quel capo può formare giudicato interno e non essere riaperto indirettamente in cassazione.
- La censura di legittimità non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di rivalutazione del nesso causale e del danno accertati dai giudici di merito.
- La liquidazione equitativa del danno, quando sia sorretta da motivazione e non specificamente contestata nei suoi presupposti, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Quando l'appello o il ricorso incidono su un capo di decisione che presuppone la partecipazione di un litisconsorte necessario, la delimitazione dell'impugnazione e la mancata integrazione del contraddittorio possono assumere rilievo decisivo.
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