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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12176/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti, obbligati a indossare una divisa sul luogo di lavoro, a ottenere la retribuzione del tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione e per il tragitto tra spogliatoio e reparto, qualificato in appello come lavoro straordinario nella misura di 15 minuti per turno. Il Tribunale aveva accertato la computabilità di tale tempo nell'orario di lavoro; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive con decorrenza dalla notifica del ricorso introduttivo, ritenendo che non vi fossero domande per il periodo anteriore. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2943, 2945 e 2948 c.c., per avere la Corte territoriale limitato gli effetti interruttivi dell'atto giudiziale alla sola data di proposizione del ricorso e non al quinquennio precedente; 2) violazione di legge processuale ed errata interpretazione della domanda, assumendo che la domanda non avesse posto limiti temporali e che, comunque, il ricorso giudiziale avesse interrotto la prescrizione dei crediti retributivi; 3) violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che il primo giudice aveva riconosciuto il diritto senza limitazioni temporali e che l'appello, pur non investendo tale capo, avrebbe indebitamente ristretto la decorrenza del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva applicato la prescrizione ma aveva semplicemente rilevato la mancanza di domande per il periodo precedente alla proposizione del ricorso, facendo decorrere da tale data gli effetti dell'accoglimento. Inoltre, la sentenza impugnata non conteneva una statuizione di riforma sulla decorrenza dell'accertamento compiuto in primo grado, sicché non era configurabile la dedotta reformatio in peius. La Corte ha anche rilevato che il ricorso non assolveva all'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo riprodotto o adeguatamente sintetizzato il contenuto del ricorso introduttivo né specificate le date di inizio dei rapporti e le epoche delle pretese. Sono state quindi poste le spese a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • artt. 2943 c.c., 2945 c.c. e 2948 c.c.

    La Corte ha escluso che la decisione d'appello avesse applicato la prescrizione; la questione della decorrenza è stata ricondotta alla mancanza di domande per il periodo anteriore, non all'estinzione del diritto per prescrizione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché non riportava né sintetizzava adeguatamente il contenuto dell'atto introduttivo e non specificava i dati fattuali necessari a verificare la censura.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità sono inammissibili quando non si confrontano con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e finiscono per attribuirle una motivazione diversa da quella effettivamente adottata.
  • Il giudice che riconosca un diritto e ne faccia decorrere gli effetti dalla proposizione della domanda non sta necessariamente decidendo una questione di prescrizione; può limitarsi a constatare l'assenza di una richiesta giudiziale per il periodo anteriore.
  • La dedotta reformatio in peius non è configurabile se la sentenza di appello non riforma il capo della decisione di primo grado relativo all'accertamento del diritto o alla sua decorrenza, ma si limita a statuire su profili diversi.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio deve essere specificamente dimostrato attraverso la riproduzione o sintetica indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti, non essendo sufficiente un'affermazione generica del contenuto della domanda o degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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