Sentenza del 22/02/2025 n. 4697 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda cinque avvisi di accertamento per IVA e IRAP della società e IRPEF delle persone fisiche, relativi agli anni 2004 e 2005, emessi sulla base di indagini bancarie. Le contribuenti sostenevano che le movimentazioni sui conti della società fossero state effettuate per conto dei clienti e non costituissero redditi imponibili; contestavano inoltre l’insufficiente prova delle operazioni recuperate a tassazione e la mancata valutazione della documentazione contabile prodotta. Dopo che la Cassazione aveva già annullato una precedente sentenza d’appello chiedendo un esame effettivo e analitico delle prove, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente confermato gli accertamenti con motivazioni ritenute generiche. In questo secondo ricorso, i primi due motivi denunciavano la violazione delle regole sulle presunzioni bancarie e l’omessa o inadeguata valutazione delle prove; gli altri due riguardavano l’omesso esame della documentazione e la mancata considerazione della sua asserita mancata contestazione da parte dell’Ufficio.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la CTR avesse ripetuto il deficit motivazionale già censurato: non aveva esaminato autonomamente e in modo analitico la documentazione delle contribuenti (117 allegati e un CD-ROM), né spiegato la rilevanza delle proprie affermazioni sulla documentazione smarrita, sulle operazioni in contanti e sull’antieconomicità. Il giudice di merito deve valutare le prove rispetto alle singole movimentazioni e non può limitarsi a recepire la valutazione dell’Amministrazione o a formulare conclusioni generiche. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame delle prove e per la regolazione delle spese dei giudizi di legittimità. La Cassazione non ha deciso definitivamente se le somme siano imponibili: l’esito finale della controversia resta affidato al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È noto che in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32, D.P.R. n. 600 del 1973, e 51, D.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.
Le movimentazioni bancarie possono fondare la presunzione di ricavi imponibili; spetta al contribuente fornire una prova analitica che ciascuna operazione sia estranea a fatti imponibili. Il giudice deve esaminare rigorosamente tale prova per ogni movimentazione e motivare in modo puntuale.
Art. 51, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È noto che in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32, D.P.R. n. 600 del 1973, e 51, D.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.
La presunzione applicabile agli accertamenti bancari opera anche ai fini IVA. Il contribuente deve contrastarla con riscontri analitici e il giudice deve valutarli specificamente per ciascuna operazione.
La norma è richiamata nel quadro delle presunzioni applicate agli accertamenti bancari. La decisione precisa che la valutazione probatoria non può arrestarsi alla presunzione: deve considerare analiticamente le prove contrarie offerte per ciascuna movimentazione.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari il contribuente deve collegare la prova giustificativa alle singole operazioni: affermazioni generali, documenti non riconciliati con i movimenti o spiegazioni per categorie possono non bastare.
- L’onere probatorio del contribuente non autorizza il giudice a trascurare le prove: una volta prodotta documentazione analitica, il giudice deve valutarla in modo autonomo e motivare l’esito rispetto alle operazioni rilevanti.
- Non è sufficiente affermare genericamente che i documenti sono inidonei, che le operazioni sono anomale o antieconomiche, oppure che vi sono movimenti in contanti. Occorre precisare quali elementi documentali siano stati esaminati e perché non giustifichino le specifiche movimentazioni.
- La mole elevata della documentazione non giustifica una motivazione sommaria; se necessario, il giudice può valutare strumenti istruttori adeguati, compresa la consulenza tecnica, senza che questa sostituisca l’onere probatorio delle parti.
- La cassazione con rinvio per insufficienza della motivazione non equivale a riconoscere l’estraneità delle somme a imposizione: il giudice del rinvio deve riesaminare le prove e può confermare, ridurre o annullare in tutto o in parte la pretesa, motivando puntualmente.
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