Cassazione Civile, Ordinanza n. 04218/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti intrattenuti con un istituto di credito: un conto corrente e un finanziamento di euro 1.000.000, erogato con accredito su un conto di appoggio e successivo giroconto su altro conto corrente. La società cliente ha poi conferito un ramo d'azienda a terza società, ricomprendendo nel conferimento anche i rapporti bancari, e ha sostenuto che, per effetto del conferimento, il rapporto di conto corrente si fosse trasferito alla conferitaria ai sensi dell'art. 2558 c.c., con conseguente insussistenza di debiti residui verso la banca originaria. La banca ha resistito richiamando l'art. 2560 c.c. e ha proposto domanda riconvenzionale per il saldo passivo del conto. I giudici di merito hanno distinto il conto corrente, ritenuto trasferito ex art. 2558 c.c., dal finanziamento, qualificato come mutuo e quindi come debito rimasto in capo alla società conferente ai sensi dell'art. 2560 c.c. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) nullità/violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea qualificazione del finanziamento e travisamento della prova, sostenendo che non vi sarebbe stata una reale erogazione di denaro ma solo una manovra contabile per mantenere lo scoperto di conto; 2) violazione degli artt. 1813 e 1842 c.c., assumendo che l'operazione dovesse essere qualificata come apertura di credito in conto corrente e non mutuo; 3) nullità/violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo ultrapetizione perché l'eventuale debito sarebbe sorto sul conto di appoggio n. 223 e non sul conto n. 181 indicato in causa, con decisione su un rapporto diverso da quello dedotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione dei documenti, senza corretta deduzione della violazione dei canoni ermeneutici né del travisamento della prova nei termini processualmente richiesti. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, proponeva un sindacato di merito sulla qualificazione del rapporto e sull'apprezzamento documentale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità, non essendo stato indicato un corrispondente motivo di appello sull'asserita ultrapetizione; comunque il vizio è stato ritenuto insussistente, poiché la decisione non aveva pronunciato su una domanda diversa da quelle già in causa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il trasferimento dei rapporti contrattuali aziendali alla società conferitaria.
Richiamato per affermare che i debiti inerenti all'azienda ceduta restano in capo al cedente, e applicato dai giudici di merito al finanziamento qualificato come mutuo.
Invocato per sostenere la natura di mutuo del rapporto contestato.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'operazione fosse invece un'apertura di credito in conto corrente.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove e sul preteso travisamento documentale.
Richiamato per dedurre un'asserita ultrapetizione rispetto al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base formale delle censure per violazione o falsa applicazione di legge, ritenute in concreto dirette a un riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base formale delle censure di nullità della sentenza, ritenute inammissibili perché non specificamente riconducibili ai vizi dedotti.
Richiamato dalla Corte come corretto parametro per un dedotto travisamento della prova, non utilizzato dalla ricorrente.
Indicati come canoni ermeneutici che avrebbero dovuto essere dedotti ove si volesse censurare l'interpretazione dei documenti.
Richiamato per il requisito di specificità del ricorso, ritenuto non rispettato con riguardo alla censura di ultrapetizione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato nel procedimento di definizione accelerata e nella proposta del consigliere delegato.
Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una censura investe l'interpretazione dei documenti e la ricostruzione del rapporto, il ricorso per cassazione è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Il travisamento della prova deve essere dedotto con il corretto paradigma processuale e nei limiti rigorosi individuati dalla giurisprudenza di legittimità; non è sufficiente contestare genericamente l'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
- La qualificazione di un'operazione bancaria come mutuo o come apertura di credito dipende dal contenuto effettivo del rapporto e delle relative pattuizioni, ma la sua contestazione in cassazione non può risolversi in una mera diversa lettura dei documenti.
- La censura di ultrapetizione richiede specificità e completezza: deve essere indicato in modo puntuale dove e come la questione sia stata devoluta nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Non sussiste ultrapetizione quando la decisione di merito si mantiene nell'ambito delle domande e dei fatti già introdotti nel processo, anche se sviluppa una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente può essere condannata non solo alle spese di lite, ma anche alle sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
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