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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27225/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio una società a responsabilità limitata e alcuni soci, chiedendo l'accertamento della titolarità di una quota sociale del 7,76% del capitale, la condanna della società al pagamento degli utili maturati e la condanna degli altri soci al risarcimento del danno derivante dall'accrescimento delle loro quote. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto sul merito della pretesa di partecipazione societaria, ma aveva accolto l'appello incidentale della società e condannato l'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche per il grado di appello. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove sulla persistenza della partecipazione societaria; (2) violazione dell'art. 61 c.p.c. per il mancato espletamento di c.t.u. sull'effettiva percentuale dei soci; (3) violazione degli artt. 115, 183, 187 e 244 c.p.c. per il mancato ammettere prove testimoniali e interrogatorio formale; (4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione di una scrittura privata transattiva del 29 ottobre 2002, che secondo il ricorrente non conteneva rinuncia alle sue rivendicazioni; (5) violazione dell'art. 96 c.p.c., sostenendosi che la mera prospettazione di tesi giuridiche non accolte non basti a integrare la responsabilità per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché diretti, in sostanza, a contestare la valutazione del materiale probatorio, il mancato uso della c.t.u. come mezzo esplorativo, l'omessa deduzione in appello delle prove orali e l'assenza di specifica trascrizione del testo della scrittura privata da interpretare. Ha inoltre ritenuto inammissibile il quinto motivo perché non confrontato con la ratio della decisione impugnata, che aveva fondato la condanna ex art. 96 c.p.c. su una valutazione di fatto circa la mala fede o colpa grave del ricorrente, desunta dall'esistenza di documenti incompatibili con la tesi sostenuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di tutte le controparti; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura per violazione dell'onere della prova è ammissibile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione del principio del libero convincimento è deducibile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione e non può tradursi in una richiesta di riesame del materiale probatorio.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova in senso proprio e non può essere usata per supplire alla carenza di allegazioni o prove della parte, né per svolgere indagini esplorative.

  • artt. 115, 183, 187 e 244 c.p.c.

    Il potere di ammettere o meno le prove appartiene al giudice di merito; in cassazione la censura è inammissibile se non specifica quale regola sia stata violata e se la questione non risulta ritualmente devoluta nei gradi precedenti.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici occorre trascrivere integralmente l'atto privato e indicare in modo specifico il canone interpretativo asseritamente violato.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria può essere fondata sulla mala fede o colpa grave desunta da una valutazione di fatto del giudice di merito, quando la parte agisca pur nella coscienza dell'infondatezza della domanda o con grave negligenza nel non avvedersene.

  • art. 365 c.p.c.

    Ai fini della validità del controricorso è sufficiente la sottoscrizione di un avvocato cassazionista.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito ha invertito il riparto dell'onere probatorio; se invece si contesta l'apprezzamento delle prove o la loro attendibilità, la censura è inammissibile.
  • La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. non può risolversi in una critica al convincimento del giudice di merito, ma deve emergere come vizio della decisione nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere chiesta per colmare lacune probatorie della parte né per avviare ricerche esplorative su fatti costitutivi non dimostrati.
  • Le prove non ammesse o non riproposte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la relativa censura richiede la dimostrazione della rituale devoluzione della questione.
  • La denuncia di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale richiede la completa trascrizione del testo dell'atto e la specifica indicazione del canone ermeneutico violato; altrimenti il controllo di legittimità non è possibile.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. è sorretta da una valutazione di fatto sulla mala fede o colpa grave della parte e può fondarsi sull'evidente incompatibilità tra la pretesa azionata e i documenti già disponibili nel processo.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiSpese di liteImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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