Cassazione Civile, Sentenza n. 16644/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva disposto l'ottemperanza al giudicato riconoscente alla contribuente il rimborso del 90% dell'Irpef versata per gli anni 1990-1992. L'Amministrazione deduce che, per effetto della normativa sopravvenuta (art. 1, comma 665, legge 23/12/2014 n.190 come modificato dall'art.16-octies del d.l. 20/06/2017 n.91 e dal provvedimento direttoriale del 26/09/2017), le istanze di rimborso devono essere liquidate applicando una riduzione percentuale del 50% qualora l'ammontare delle domande ecceda le risorse stanziate, con conseguente pagamento solo della metà delle somme dovute. L'Agenzia sostiene che tale disciplina sia applicabile anche nella fase giurisdizionale di ottemperanza e quindi al giudicato oggetto dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha affermato il principio che la disciplina sopravvenuta (art.1, comma 665 L.190/2014 e art.16-octies d.l.91/2017 e relativo provvedimento attuativo) incide sulle modalità di "effettuazione" del rimborso e pertanto appartiene alla fase di esecuzione/ottemperanza, non costituendo limitazione del diritto sostanziale (an e quantum) accertato in sede di cognizione. Il giudice dell'ottemperanza è tenuto a verificare la disponibilità dei fondi e gli altri presupposti per applicare le misure di attuazione previste dalla norma (es. riduzione percentuale, erogazioni periodiche, riparto proporzionale) e, in caso di incapienza, deve attivare procedure contabili particolari (tra cui la nomina di commissario ad acta e l'eventuale emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la Corte ha però rilevato che la resistente aveva già ricevuto dall'Amministrazione il pagamento integrale, per cui, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata secondo i principi esposti, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato l'ottemperanza integrale nella sostanza.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
«[...] In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.»
La Corte interpreta la norma come volta a disciplinare le modalità di effettuazione dei rimborsi (fase attuativa), non a modificare il diritto sostanziale del contribuente; l'eventuale riduzione del 50% rileva nella fase di esecuzione/ottemperanza ove le domande eccedano le risorse, ma non estingue né modifica l'an e il quantum del credito accertato.
Costituisce ius superveniens che disciplina l'attuazione dei rimborsi: applicabile in sede esecutiva/di ottemperanza per determinare le modalità di erogazione e le riduzioni in caso di insufficienza di risorse, ma non incide sul diritto sostanziale già accertato nel giudizio di cognizione.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 (n. 195405/2017)
«2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall’articolo 1, comma 665, della legge ... l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate ... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L’Agenzia ... provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati ... 2.3 ... le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati...»
Dettaglia le procedure amministrative di attuazione: ordine cronologico delle erogazioni, applicazione della riduzione del 50% e riparto proporzionale delle residue somme; rilevante in fase esecutiva per la concreta modalità di pagamento.
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Norma sostanziale che riconosce il rimborso del 90% dell'IRPEF ai soggetti colpiti dal sisma del 1990; fondamento del credito della contribuente, sul quale le norme successive intervengono solo nella fase di attuazione.
art. 70, d.lgs. n. 546/1992 (giudizio di ottemperanza)
Disciplina il giudizio tributario di ottemperanza; la Corte indica che è la sede in cui devono essere valutate e attuate le misure previste dalla normativa sopravvenuta, e dove il giudice può precisare il "quomodo" dell'esecuzione e nominare commissario ad acta.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (speciale ordine di pagamento in conto sospeso)
Strumento contabile che l'Amministrazione (o il commissario ad acta) può utilizzare in caso di assenza di disponibilità finanziaria per disporre il pagamento da registrare in conto sospeso in attesa della regolarizzazione contabile; strumento idoneo a consentire l'attuazione del giudicato nonostante l'incapienza momentanea dei capitoli di spesa.
Giurisprudenza costituzionale e Convenzione Europea (citazioni: Corte Cost. sent. n. 157/2015; Corte EDU)
Usata per sostenere che la mancanza temporanea di risorse non estingue il dovere di ottemperare al giudicato; l'esaurimento dei fondi può solo differire l'effettiva erogazione, non annullare il diritto, nel rispetto del principio del giusto equilibrio e dei principi costituzionali.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che limita le risorse e dispone riduzioni (es. art.1 comma 665 L.190/2014 e art.16-octies) è normativa di attuazione e incide sulla fase esecutiva/di ottemperanza, non sul diritto sostanziale accertato in sede di cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi e i presupposti per applicare le misure previste dalla normativa sopravvenuta; può e deve determinare il "quomodo" dell'esecuzione, anche nominando commissario ad acta.
- L'eventuale riduzione percentuale dei rimborsi per insufficienza di stanziamenti non estingue né modifica l'an e il quantum del credito giudizialmente riconosciuto; il diritto del contribuente rimane pieno e la riduzione riguarda la modalità e tempi di erogazione.
- Se le risorse sono insufficienti, l'Amministrazione (o il commissario ad acta) deve attivare procedure contabili particolari (es. speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'esecuzione del giudicato; l'inerzia può comportare responsabilità per maggiori oneri.
- Le eccezioni relative ai limiti di spesa non sono proponibili nel giudizio di cognizione (merito) e, in mancanza di disposizioni transitorie, vanno dedotte e valutate nella fase di attuazione/esecuzione.
- Se l'Amministrazione dimostra di avere già adempiuto (pagamento integrale), non è necessario cassare e rinviare la sentenza d'ottemperanza: il giudice della legittimità può rettificare la motivazione e rigettare il ricorso dell'Amministrazione.
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