Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26165/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., ritenendo assente l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'amministrazione controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Brescia aveva rigettato le domande di accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo della decisione non ne indica il contenuto specifico. La Corte rileva tuttavia che il ricorso era privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché non conteneva alcuna indicazione sulle ragioni in fatto e in diritto dedotte in merito, sulle difese del Ministero e sulle ragioni poste a base del decreto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa, idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di definizione dell'impugnazione, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene, in modo chiaro nel corpo dell'atto o in una parte autonoma, una sintesi funzionale dei fatti sostanziali e processuali necessaria alla comprensione della controversia.
  • L'esposizione sommaria dei fatti non richiede una narrazione lunga o separata, ma deve rendere immediatamente percepibili l'oggetto della lite, lo svolgimento dei giudizi di merito e le ragioni della decisione impugnata.
  • La funzione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è consentire alla Corte di valutare l'ammissibilità e la pertinenza dei motivi senza dover attingere a fonti esterne al ricorso.
  • Quando il ricorso omette del tutto la ricostruzione dei fatti rilevanti e delle difese e decisioni di merito, la sanzione è l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.