Cassazione Civile, Ordinanza n. 26165/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., ritenendo assente l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'amministrazione controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Brescia aveva rigettato le domande di accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo della decisione non ne indica il contenuto specifico. La Corte rileva tuttavia che il ricorso era privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché non conteneva alcuna indicazione sulle ragioni in fatto e in diritto dedotte in merito, sulle difese del Ministero e sulle ragioni poste a base del decreto impugnato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa, idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione dell'impugnazione, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene, in modo chiaro nel corpo dell'atto o in una parte autonoma, una sintesi funzionale dei fatti sostanziali e processuali necessaria alla comprensione della controversia.
- L'esposizione sommaria dei fatti non richiede una narrazione lunga o separata, ma deve rendere immediatamente percepibili l'oggetto della lite, lo svolgimento dei giudizi di merito e le ragioni della decisione impugnata.
- La funzione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è consentire alla Corte di valutare l'ammissibilità e la pertinenza dei motivi senza dover attingere a fonti esterne al ricorso.
- Quando il ricorso omette del tutto la ricostruzione dei fatti rilevanti e delle difese e decisioni di merito, la sanzione è l'inammissibilità dell'impugnazione.
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