Sentenza n. 3109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 630/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro la revoca degli incarichi assessorili e la successiva nomina dei nuovi assessori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione del decreto sindacale con cui erano state revocate le loro nomine ad assessori, nonché del successivo decreto di nomina dei nuovi assessori e di attribuzione delle deleghe. Deducevano, in primo luogo, omessa pronuncia su una parte del motivo di ricorso originario, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle regole del processo amministrativo. Riproponevano quindi le censure di violazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento. In particolare, sostenevano che il decreto di revoca, motivato con il sopravvenire di divergenze tecnico-amministrative e con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario, non indicasse fatti concreti idonei a giustificare la revoca. Evidenziavano inoltre dichiarazioni pubbliche del Sindaco, anteriori e successive alla revoca, nelle quali il loro operato sarebbe stato apprezzato e sarebbe stata confermata la fiducia nei loro confronti. Deducevano, infine, l'apparenza e l'illogicità della motivazione del TAR, che aveva ritenuto irrilevanti tali dichiarazioni e aveva considerato sufficiente il riferimento al venir meno del rapporto fiduciario.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha qualificato la revoca dell'assessore comunale come atto di alta amministrazione, non politico, fondato su un rapporto fiduciario e caratterizzato da ampia discrezionalità del Sindaco. Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, la revoca può essere motivata mediante valutazioni di opportunità politico-amministrativa, anche riferite ai rapporti interni alla maggioranza, all'organizzazione della Giunta e alla coerenza dell'indirizzo amministrativo, senza necessità di specificare singoli comportamenti addebitati all'assessore. Il sindacato giudiziale è pertanto estrinseco e limitato alla verifica di violazioni normative, manifeste illogicità, arbitrarietà, abnormità o carattere discriminatorio, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella del Sindaco. Nel caso concreto, il decreto richiamava divergenze tecnico-amministrative progressive e il venir meno della coerenza dell'azione amministrativa rispetto al programma elettorale; tali ragioni sono state ritenute sufficienti. Le dichiarazioni pubbliche del Sindaco, comprese quelle successive alla revoca, non dimostrano il permanere del rapporto fiduciario e non consentono al giudice di sindacare le scelte politico-organizzative. È stata inoltre esclusa l'omessa pronuncia, poiché il TAR aveva esaminato le deduzioni sostanziali degli interessati, seppure con motivazione sintetica. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 46, commi 2 e 4, d.lgs. n. 267/2000
Il Sindaco e il Presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
La revoca dell'assessore comunale è rimessa alla scelta discrezionale del Sindaco, purché sia adottata con atto motivato e comunicata al Consiglio comunale.
Non è violato quando il giudice di primo grado abbia comunque esaminato le deduzioni sostanziali della parte, anche mediante una motivazione sintetica.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 104/2010
Sono richiamati dagli appellanti in relazione alle regole del giusto processo e all'obbligo di pronuncia, ma il Consiglio di Stato ha escluso la dedotta omissione decisoria.
Massime di principio
- La revoca dell'incarico di assessore comunale è un atto di alta amministrazione, non un atto politico, e deve perseguire il miglioramento della compagine di ausilio del Sindaco nell'amministrazione dell'ente, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti applicabili.
- Il Sindaco dispone di un'ampia discrezionalità nel revocare un assessore per il venir meno del rapporto fiduciario; la motivazione può consistere nel richiamo a divergenze politico-amministrative, esigenze organizzative, rapporti interni alla maggioranza o necessità di assicurare la coerenza dell'indirizzo amministrativo, senza dover indicare specifici comportamenti addebitati al revocato.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla revoca di un assessore è estrinseco e limitato alla verifica di violazioni normative, manifeste illogicità, arbitrarietà, abnormità o carattere discriminatorio; non può trasformarsi in una valutazione sostitutiva dell'opportunità politico-organizzativa della scelta sindacale.
- Le dichiarazioni pubbliche del Sindaco, anche successive alla revoca, non costituiscono di per sé prova del permanere del rapporto fiduciario e non prevalgono sulla motivazione dell'atto, quando quest'ultima esponga ragioni politico-organizzative riconducibili alla riorganizzazione della Giunta e alla coerenza dell'azione amministrativa.
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