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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28127/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, aveva confermato la responsabilità penale di due soggetti per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, riducendo soltanto la pena e la durata delle sanzioni accessorie per uno di essi. I ricorsi per cassazione, proposti separatamente dai rispettivi difensori, contestavano soprattutto: per il primo imputato, l'affermazione della responsabilità in relazione a pagamenti tra società del gruppo ritenuti ingiustificati e non contabilizzati/fatturati, sostenendo che si trattasse invece di operazioni volte a immettere liquidità in una fase di crisi e comunque compensative per entrambe le società; inoltre si censurava il riconoscimento del dolo, nonostante il tentativo di risanamento, e si chiedeva la riqualificazione in bancarotta preferenziale con conseguente prescrizione. Per il secondo imputato, già amministratore in epoca anteriore al fallimento, si deduceva che la situazione contabile al momento della cessazione dell'incarico era compatibile con la prosecuzione dell'attività, che la corte territoriale non avrebbe ricostruito correttamente il periodo di gestione né valutato la documentazione bancaria e il preteso vantaggio compensativo, con conseguente insussistenza del dolo; anche qui si chiedeva la riqualificazione in bancarotta preferenziale oppure nella fattispecie di cui all'art. 217 l. fall., con declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il reato contestato era stato commesso il 22 marzo 2013 e che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dodici e mesi sei, era spirato il 22 settembre 2025; aggiunti 64 giorni di sospensione Covid, la prescrizione è maturata il 25 novembre 2025. Ha escluso che dagli atti emergessero elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., richiamando il principio per cui tale proscioglimento è possibile solo quando l'innocenza risulti ictu oculi e in modo assolutamente non contestabile. Poiché le censure dei ricorrenti non dimostravano l'insussistenza del reato ma, al più, avrebbero potuto condurre a un annullamento con rinvio, e tale rinvio è precluso in presenza di una causa estintiva, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 216 legge fallimentare

    fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestata e confermata nei gradi di merito.

  • art. 2634, comma 3, c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle operazioni tra società e al preteso vantaggio compensativo.

  • art. 43 c.p.

    richiamato per contestare l'elemento psicologico del reato, cioè il dolo.

  • art. 157 c.p.

    richiamato per sostenere l'intervenuta prescrizione del reato.

  • art. 217 legge fallimentare

    invocato per la riqualificazione della condotta in bancarotta semplice e la conseguente prescrizione.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    richiamato per il proscioglimento nel merito solo in presenza di elementi assolutamente non contestabili dall'atto.

  • art. 125 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice di legittimità non può procedere a un annullamento con rinvio per correggere vizi motivazionali della sentenza impugnata, se il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare immediatamente l'estinzione del reato.
  • Il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è consentito solo quando l'innocenza dell'imputato risulti dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cioè con evidenza immediata e non bisognosa di alcun approfondimento valutativo.
  • Le doglianze che tendono a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti, la valutazione del vantaggio compensativo o l'elemento soggettivo non impongono il proscioglimento nel merito se non rendono ictu oculi insussistente il reato.
  • Quando la prescrizione è già maturata, la Corte può limitarsi ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle ulteriori censure se queste non conducono a un proscioglimento immediato dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

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