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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12824/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca: ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui disponeva la confisca della somma di 2.085 euro e ha rinviato al Tribunale di Lodi per nuovo esame sul punto. La condanna penale sostanziale e il resto della sentenza sono stati confermati; la confisca è stata ritenuta non adeguatamente motivata alla luce dei requisiti di legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della disposizione di confisca della somma di euro 2.085 rinvenuta in possesso dell'imputato. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in riferimento all'art. 448 c.p.p.), sostenendo che la somma non costituiva profitto o prezzo del reato contestato (detenzione a fini di spaccio) e quindi non poteva essere confiscata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 comma 5

    Norma che disciplina le fattispecie meno gravi di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che la confisca del denaro può essere disposta in relazione a questa norma soltanto se il denaro costituisce prezzo o profitto del reato ai sensi del comma 7-bis.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 comma 7-bis

    Prevede la disciplina della confisca per i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha richiamato il requisito secondo cui la confisca è ammissibile quando il denaro rappresenti il prezzo o il profitto del reato, cioè il vantaggio economico derivante direttamente o indirettamente dalla commissione del reato.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 85-bis

    Richiama l'art. 240-bis c.p. ma, secondo la Corte, non è applicabile alla fattispecie meno grave (comma 5) qui in esame per giustificare una confisca automatica del denaro.

  • Codice penale - art. 240-bis

    Norma sul sequestro e confisca 'per sproporzione' o su beni strumentali/profitto di reato; la Corte ha precisato che l'art. 240-bis non può essere richiamato per giustificare la confisca nel caso di fattispecie di minore gravità previste dall'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.

  • Codice di procedura penale - art. 606 comma 1 lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata invocata per censurare la violazione di legge nella decisione che disponeva la confisca senza adeguata verifica del requisito del 'profitto' o 'prezzo' del reato.

  • Codice di procedura penale - art. 448

    Regola la pronuncia sulle misure accessorie e sulla confisca nelle sentenze penali; è richiamata nel motivo di ricorso e nella decisione della Corte come riferimento procedurale per la legittimità della confisca.

  • Codice penale - art. 240

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per inquadrare la confisca e i limiti della stessa; la Corte ha osservato che il giudice, in caso di applicazione facoltativa di misure accessorie, deve motivare l'adozione della misura e il quadro normativo di riferimento.

Massime di principio

  • La confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato per reati di stupefacenti è ammessa solo se è dimostrato il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività oggetto dell'imputazione: il denaro deve costituire prezzo o profitto del reato specificamente contestato.
  • Non sono automaticamente confiscabili le somme che potrebbero essere provento di precedenti cessioni non contestate; in assenza di prova del nesso con il reato contestato, la confisca va esclusa.
  • In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) le statuizioni riguardanti misure accessorie e confische, quando l'applicazione è facoltativa, richiedono motivazione espressa da parte del giudice sulle ragioni di tali misure e sul quadro normativo adottato.
  • Per le ipotesi meno gravi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 5) non è possibile richiamare automaticamente le previsioni di cui all'art. 240-bis c.p. mediante l'art. 85-bis per giustificare una confisca se non sono soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 73, comma 7-bis.
  • Quando si è nella situazione di sequestro di denaro insieme a sostanze stupefacenti, il giudice deve compiere un accertamento motivato circa la provenienza della somma e il collegamento temporale/funzionale con l'attività illecita contestata prima di disporne la confisca.

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