Cassazione Civile, Ordinanza n. 25239/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI notificati per gli anni 2008-2011 in relazione a un immobile che il contribuente sosteneva essere pertinenza dell’abitazione principale e, quindi, agevolabile. In primo grado la tesi del contribuente era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata perché la CTR aveva ritenuto che l’unità immobiliare qualificata dal contribuente come pertinenza fosse censita in catasto in categoria A/2, dunque come abitazione civile, e che la fusione catastale delle unità fosse intervenuta solo nel 2014, con effetti solo da tale data. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di acquiescenza e sul dedotto giudicato interno; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione, sostenendo che l’appello del Comune non avesse investito il profilo della classificazione catastale come abitazione civile; 3) violazione delle norme su pertinenze e ICI, deducendo che la natura pertinenziale deriva dalla destinazione di fatto e non dal classamento catastale; 4) falsa applicazione delle norme ICI perché l’unico limite all’agevolazione sarebbe che il complesso unitario non trascenda la categoria catastale delle unità componenti, circostanza che qui non ricorreva; 5) in via subordinata, violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese, poiché la controparte si era difesa personalmente senza difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, e ha accolto il terzo e il quarto, ritenendo assorbito il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini ICI, la destinazione a pertinenza non è esclusa dalla mera autonoma iscrizione catastale dell’unità accessoria e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare concretamente i presupposti dell’art. 817 c.c. e, inoltre, se il complesso immobiliare così realizzato rientrasse nella tipologia degli alloggi non di lusso. La CTR, invece, aveva dato rilievo decisivo al classamento catastale e alla data della fusione, omettendo l’indagine sulla effettiva utilizzazione unitariamente considerata dell’immobile.
Norme richiamate
indicato come norma di accesso ai motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
richiamato in relazione al vizio di extrapetizione; il giudice d'appello non incorre nel vizio se valuta profili giuridici inerenti alle questioni devolute, anche se non espressamente enunciati nei motivi di appello.
consente al giudice di applicare d'ufficio la norma giuridica corretta al caso concreto secondo il principio iura novit curia.
definisce la pertinenza; ai fini ICI occorre un rigoroso accertamento di concreti segni esteriori del vincolo di servizio o ornamento e della non agevole riconvertibilità del bene a diversa destinazione.
in tema di ICI presuppone la nozione civilistica di pertinenza e non esclude l'autonoma tassabilità solo per effetto del diverso classamento catastale.
richiamato per l'agevolazione relativa all'abitazione principale e per la detrazione, da applicare una sola volta al complesso unitario delle unità interessate.
d.lgs. n. 446/1997, artt. 52 e 59
invocati dal ricorrente; la Corte afferma che non possono fondare il rilievo decisivo del dato catastale in luogo della verifica sostanziale del vincolo pertinenziale.
d.lgs. n. 917/1986, art. 10, comma 3-bis
espressamente ritenuto non applicabile alla fattispecie, perché riferito al reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ai fini IRPEF.
richiamato dalla Corte per ricordare la trasformazione dell'agevolazione ICI sull'abitazione principale in totale esenzione a decorrere dal 2008.
art. 2, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in l. 5 aprile 1985, n. 118
richiamato in giurisprudenza per affermare che i benefici prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, se destinati a costituire un'unica abitazione.
art. 13, l. 2 luglio 1949, n. 408
richiamato per il criterio della tipologia degli alloggi non di lusso, da verificare anche quando l'immobile derivi dalla fusione di più unità.
invocato in via subordinata sulle spese, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- In materia di ICI, la verifica della pertinenza non può essere risolta in base al solo classamento catastale dell’unità accessoria: il giudice deve accertare in concreto l’esistenza del vincolo funzionale di servizio o ornamento richiesto dall’art. 817 c.c., desumibile da elementi oggettivi e non meramente formali.
- Il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari abitative non esclude, di per sé, l’agevolazione per abitazione principale o la relativa esenzione ICI, purché il complesso, considerato unitariamente e funzionalmente, non oltrepassi la tipologia catastale delle singole unità e sia effettivamente destinato ad abitazione principale.
- Nel giudizio di appello non vi è extrapetizione quando il giudice risolva questioni giuridiche inerenti ai fatti e alle censure devolute, anche se non esplicitamente formulate in modo identico dalle parti, perché l’individuazione e l’applicazione della norma corretta rientrano nel principio iura novit curia.
- Ai fini dell’agevolazione ICI sull’abitazione principale, il dato rilevante è l’effettiva utilizzazione dell’immobile complessivamente considerato, non il numero delle unità catastali né il solo momento formale della fusione, se il vincolo sostanziale preesiste o comunque è dimostrato nei fatti.
- Quando il giudice di merito omette di verificare i presupposti sostanziali della pertinenza e della qualificazione dell’immobile ai fini dell’agevolazione, la decisione è censurabile per violazione di legge e deve essere cassata con rinvio per nuovo esame dei fatti rilevanti.
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