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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18611/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta contro l'autenticazione della lista dei candidati per l'elezione del Consiglio provinciale. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione e ha dichiarato la falsità materiale della lista nella parte in cui risultavano cancellato il nominativo di un candidato, inserito a penna il nominativo di un'altra candidata e rinumerato l'elenco. I ricorrenti in Cassazione hanno sostenuto, in sintesi, che: 1) la determina dirigenziale che attestava la regolarità delle procedure di verifica avrebbe dovuto valere come prova legale anche sulla regolarità dell'autenticazione delle firme; 2) la corte territoriale avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo, cioè che le correzioni alla lista fossero già anteriori all'autenticazione; 3) la modifica della lista non poteva essere desunta da dichiarazioni scritte di terzi, che sarebbero meri indizi e non prove tipiche; 4) sarebbe stato violato anche il principio di non contestazione e l'articolato regime probatorio degli atti pubblici. La Provincia ha inoltre dedotto che gli atti prodotti, non specificamente contestati, dovevano considerarsi fidefacenti e che la motivazione d'appello avrebbe attribuito indebito rilievo a dichiarazioni di soggetti estranei alla lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Provincia, perché non aveva specificamente censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice d'appello aveva infatti affermato che la Provincia non aveva contestato l'alterazione dei documenti. Ha poi rigettato il ricorso dei consiglieri eletti, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. La Corte ha chiarito che la determina dirigenziale attestante la regolarità delle verifiche non poteva estendersi all'autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori, che è fase distinta e anteriore alla presentazione della lista; ha inoltre affermato che, nel giudizio di falso, le dichiarazioni scritte provenienti da terzi e dal pubblico ufficiale autenticatore possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito come elementi indiziari. La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata reputata in realtà diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede specifica indicazione del fatto, dell'atto e della sede in cui esso sarebbe stato allegato e non contestato; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può liberamente valutare gli elementi probatori nei limiti del prudente apprezzamento, mentre il ricorso non può mirare a sostituire una diversa lettura delle prove.

  • art. 2699 c.c.

    L'atto pubblico fa prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma la determina richiamata non copriva l'autenticazione delle firme dei presentatori di lista.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata dell'atto pubblico non si estende oltre il contenuto attestativo proprio dell'atto; non consente di attribuire efficacia fidefacente a circostanze estranee alla specifica attestazione.

  • art. 32 d.P.R. n. 570/1960

    La lista dei candidati, una volta perfezionata con le sottoscrizioni autenticate, è immodificabile nel suo testo; le correzioni mediante cancellazione o sostituzione integrano falso materiale.

  • art. 14 l. n. 53/1990

    Individua i soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori di lista.

  • artt. 221 ss. c.p.c.

    Nel giudizio di querela di falso il giudice può utilizzare e valorizzare liberamente dichiarazioni e altri mezzi ordinari di prova, compresi elementi indiziari e presunzioni.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso non impedisce che nel relativo giudizio siano valutati gli elementi probatori ordinari idonei a sostenere l'accertamento della falsità.

  • art. 2729 c.c.

    Le dichiarazioni scritte di terzi possono costituire elementi indiziari, ma la critica che ne contesti il valore probatorio non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura miri, in realtà, a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La violazione del principio di non contestazione in cassazione deve essere dedotta in modo specifico, indicando il fatto asseritamente pacifico, l'atto processuale in cui è stato introdotto e la sede di allegazione; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'atto pubblico fa prova solo entro i limiti del suo contenuto attestativo: non può essere utilizzato per estendere la fede privilegiata a fatti o fasi procedurali diverse da quelle effettivamente certificate.
  • Nel giudizio di querela di falso il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su dichiarazioni scritte di terzi e su presunzioni, apprezzandole liberamente come elementi indiziari.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La lista dei candidati, una volta completata e autenticata nelle forme previste, non è liberamente modificabile; cancellazioni, sostituzioni o rinumerazioni intervenute successivamente possono integrare falsità materiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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