Cassazione Civile, Ordinanza n. 21766/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore di servizi)
La controversia
Una cliente aveva aderito a un'offerta di telefonia fissa pubblicizzata come linea voce con ADSL a un canone fisso mensile, con telefonate incluse, chiedendo anche di non ricevere il router Wi-Fi. Dopo un iniziale periodo in cui le condizioni le erano parse rispettate, aveva contestato fatture molto più elevate, lamentando addebiti non pattuiti, il mancato invio del contratto cartaceo, la successiva emissione di fatture con storni parziali, l'esito negativo della conciliazione davanti al Corecom e, soprattutto, l'interruzione del servizio telefonico per oltre un anno. In primo grado il giudice di pace aveva rigettato le domande di entrambe le parti, ma aveva comunque ravvisato una violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto, condannando la società al risarcimento del danno non patrimoniale. In appello il tribunale aveva invece rigettato il gravame della cliente e, accogliendo l'appello incidentale della società, aveva respinto integralmente la domanda originaria. Nel ricorso per cassazione la cliente deduceva: 1) violazione degli artt. 2728 e 2697 c.c., sostenendo che il tribunale avesse ignorato documenti e atti che dimostravano l'esistenza del contratto, del danno e del nesso causale; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse travisato il contenuto di una delibera AGCOM, che a suo dire riguardava proprio il periodo della controversia; 3) violazione dell'art. 1226 c.c., contestando il diniego di liquidazione equitativa del danno e sostenendo che il contratto, le fatture, le note e la delibera AGCOM sarebbero bastati a provare il pregiudizio almeno in via presuntiva; 4) violazione dell'art. 35 Cost. e dell'art. 2059 c.c., sostenendo che l'interruzione del servizio avesse leso il diritto al lavoro libero-professionale e che quindi fosse risarcibile anche il danno non patrimoniale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo, il secondo e il quarto motivo inammissibili e il terzo infondato. Ha osservato che le censure non si confrontavano in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva negato non solo la prova del contratto e dell'inadempimento, ma soprattutto la prova di un danno certo, patrimoniale o non patrimoniale, e del bene/interesse concretamente inciso dalla sospensione del servizio. Quanto alla liquidazione equitativa, la Corte ha ribadito che essa presuppone l'accertamento certo dell'esistenza del danno, mentre nella specie mancava la prova del pregiudizio, essendo le allegazioni troppo generiche. In relazione al danno non patrimoniale, ha ritenuto non decisiva la deduzione fondata sull'art. 35 Cost., perché il ricorso non superava il rilievo del tribunale sulla genericità delle allegazioni e sull'assenza di una lesione grave di diritti inviolabili. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata rispetto alla ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove.
Il richiamo alla presunzione legale è irrilevante se non si individua una specifica presunzione applicabile e se la censura mira in realtà a un nuovo esame del materiale probatorio.
Non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del fatto o del contenuto probatorio; il preteso travisamento deve riguardare un errore oggettivo e decisivo sulla prova, non la diversa lettura della stessa.
La liquidazione equitativa è criterio sussidiario e residuale, utilizzabile solo quando il danno sia certo ma difficile da quantificare; non può supplire alla mancanza di prova sull'esistenza stessa del pregiudizio.
art. 35 Cost.
La tutela costituzionale del lavoro non basta, di per sé, a fondare il risarcimento del danno non patrimoniale se non è allegata e provata una lesione grave di diritti inviolabili e un pregiudizio serio.
Il danno non patrimoniale in ambito contrattuale è risarcibile solo nei limiti in cui la lesione incida in modo grave su diritti di rango costituzionale e il pregiudizio sia serio, non riducendosi a meri disagi o fastidi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è ammissibile solo se individua un vero errore di sussunzione o di regola applicata, non se mira alla rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi o se non indica specificamente l'errore del giudice.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e completa della decisione impugnata; una doglianza generica o non confrontata con tutta la motivazione è inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Chi agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve provare il titolo dell'obbligazione, l'inadempimento, il danno e il nesso causale; non basta allegare genericamente disservizi o contestazioni fatturative.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che l'esistenza del danno sia già certa; essa non può essere usata per colmare la mancata prova dell'an debeatur.
- Il danno non patrimoniale in ambito contrattuale richiede l'allegazione e la prova di una lesione seria di diritti inviolabili della persona; meri disagi, fastidi o inconvenienti non sono risarcibili.
- In cassazione, la censura deve confrontarsi con l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata; se trascura una delle autonome ragioni del rigetto, il motivo è inammissibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice sbaglia la ripartizione dell'onere probatorio, non quando valuta il contenuto delle prove o ne sceglie alcune anziché altre.
- La deduzione di un travisamento della prova non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, poiché la scelta e il peso degli elementi probatori restano riservati al giudice di merito.
Come è indicizzato
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