Cassazione Penale, Sentenza n. 30308/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza del 25/05/2021 con cui il giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Bari aveva riconosciuto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la continuazione tra: (1) reati di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico (artt. 73 e 74 DPR 9/10/1990 n.309) commessi fino a gennaio 2004, giudicati con sentenza del 3/7/2008 (definitiva 2/10/2009); e (2) reato di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti commesso a giugno 2004, giudicato con sentenza del 21/1/2020 (definitiva 31/10/2020). Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che l'atto del giugno 2004 fosse compiuto con l'intenzione di aderire all'associazione nonostante l'operatività del sodalizio fosse formalmente cessata a gennaio 2004. Il Procuratore generale denunciava vizio di motivazione: a suo avviso l'ordinanza contraddiceva i fatti accertati nelle sentenze di condanna, che avevano escluso la sussistenza della circostanza aggravante mafiosa e avevano accertato che l'associazione aveva cessato l'attività prima dei fatti di giugno 2004.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale: l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stata annullata perché la motivazione era incongrua e insufficiente. La Cassazione ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha effettuato una valutazione adeguata e specifica dei singoli fatti e si è basato su circostanze diverse da quelle accertate dai giudici della cognizione. Non essendo provata in modo convincente l'unicità di un disegno criminoso ricorrente tra i reati distinti, l'applicazione della continuazione in sede esecutiva non poteva essere confermata. Conseguentemente la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per il rinnovato esame della richiesta alla luce dei criteri e dei principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
Disciplina la possibilità per il giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione tra più sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona; richiede la dimostrazione di un disegno criminoso unitario tramite indici esteriori significativi.
Fornisce il riferimento sostanziale al rapporto di unità di disegno criminoso (continuazione) che giustifica il trattamento sanzionatorio complessivo; richiede la prova della unitarietà progettuale degli illeciti.
artt. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norme penali che disciplinano i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e le ipotesi di associazione finalizzata al traffico; sono i reati oggetto delle sentenze considerate ai fini della continuazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 3 luglio 2013
Richiamata in relazione alla necessità che, in caso di annullamento dell'ordinanza, il giudice di rinvio sia di diversa composizione fisica; principio applicato alla trasmissione per il rinnovato esame.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 4, n. 16066/2009 e Sez. 1, n. 12905/2010)
Indicano che la prova del disegno unitario va ricavata da indici esteriori (distanza temporale, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni, condizioni di tempo e luogo) e che nessun indizio singolo è di per sé risolutivo; la valutazione richiede il complessivo apprezzamento degli elementi.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può applicare la continuazione tra sentenze irrevocabili solo se emerge, in modo motivato e coerente, un disegno criminoso unitario basato su indici esteriori significativi.
- La valutazione della continuazione in sede esecutiva richiede una riconsiderazione puntuale dei fatti già giudicati; il giudice dell'esecuzione non può ignorare o contraddire senza adeguata motivazione gli accertamenti definitivi dei giudici della cognizione.
- Nessun singolo elemento (es. mera coincidenza territoriale o misure cautelari eseguite) è di per sé sufficiente a fondare la continuazione: va valutata la totalità degli indizi (tempo, modalità, tipologia, bene tutelato, omogeneità, causalità, condizioni di tempo e luogo).
- Se la motivazione del riconoscimento della continuazione è insufficiente o incongrua, la pronuncia può essere annullata e gli atti rimessi al giudice di merito in diversa composizione per un nuovo esame.
- La continuazione applicata in sede esecutiva è finalizzata a un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo solo se l'unicità del disegno criminoso è provata secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza.
- In situazioni in cui giudici precedenti hanno accertato la cessazione di un'associazione o l'assenza di collegamento tra reati, l'onere motivazionale del giudice dell'esecuzione è particolarmente stringente per poter ritenere la continuazione.
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