Cassazione Civile, Ordinanza n. 41376/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla denuncia, da parte della proprietaria di un appartamento in condominio, della realizzazione da parte dei proprietari dell'unità sottostante di un ampliamento abusivo con ricavo di vani occulti mediante scavi nel sottosuolo. In primo grado la domanda di riduzione in pristino è stata respinta e, su domanda riconvenzionale, è stato accertato il diritto di proprietà dei convenuti sui locali contestati per intervenuta usucapione. In appello, i successori della originaria attrice hanno censurato la decisione, ma la Corte territoriale ha ritenuto l'area di proprietà condominiale e ha comunque accolto la domanda subordinata di usucapione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla data di esecuzione delle opere di scavo; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1117, 1163 e 840 c.c. quanto alla prova dell'usucapione; 3) violazione degli stessi articoli in relazione al possesso clandestino dei locali e alla prova della conoscenza dei vani clandestini da parte dei condomini. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi mirassero in sostanza a contestare la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'appello, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non denunciassero un vero errore di diritto ma tendessero a una rivalutazione del compendio probatorio e del significato delle prove già esaminate dal giudice di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti costituiti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato come norma processuale la cui violazione era invocata dai ricorrenti, ma la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove, che spetta al giudice di merito.
È menzionato dai ricorrenti per sostenere la natura condominiale dell'area interessata dai locali contestati.
È richiamato dai ricorrenti in tema di usucapione e possesso, ma senza che la Corte entri nel merito per effetto dell'inammissibilità.
È invocato dai ricorrenti in relazione allo scavo nel sottosuolo e alla proprietà del suolo e del sottosuolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o del parametro di valutazione della prova, si risolvano nella richiesta di una nuova lettura del materiale istruttorio e nella rivalutazione del significato delle prove.
- La valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione, salvo che la censura individui un effettivo vizio di legittimità e non una mera contestazione del convincimento del giudice.
- Le doglianze relative alla data delle opere, al possesso utile ad usucapionem e alla clandestinità del possesso devono essere veicolate come veri errori di diritto o specifici vizi motivazionali; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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