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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29076/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per presunta violazione dell'art. 256 TUA e vizio di motivazione, sostenendo che l'istruttoria non avrebbe dimostrato l'illecità della condotta. In particolare si contestava che Brina stesse esercitando un'attività imprenditoriale: egli avrebbe trasportato i rifiuti autonomamente e non risultava titolare di impresa o responsabile di enti, sicché il fatto non sarebbe stato configurabile come reato ma solo come illecito amministrativo. Inoltre si censurava la mancata determinazione certa della quantità dei rifiuti (critica al cosiddetto "metodo spannometrico") e l'assenza di precisi criteri di stima del volume dei rifiuti sequestrati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità: il ricorso non si è confrontato puntualmente con la motivazione del tribunale. La Corte ha ritenuto condivisibile la valutazione di merito secondo cui il comportamento dell'imputato (proprietario del veicolo iscritto all'albo, veicolo concesso in comodato a società di recuperi, quantità ed eterogeneità dei rifiuti e modalità dell'abbandono) indicava l'esercizio, anche di fatto, di attività imprenditoriale di gestione di rifiuti, configurando la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. La Corte ha inoltre affermato che la consistenza quantitativa non è elemento essenziale per la configurabilità del reato (rilevano modalità gestorie contrarie alla legge) e che il ricorso alla stima ("metodo spannometrico") non costituisce motivo utile in cassazione, essendo censura di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per la configurabilità del reato di abbandono/trasporto illecito di rifiuti non è decisiva la qualifica formale di imprenditore: conta lo svolgimento, anche di fatto, di un'attività economica di gestione dei rifiuti.
  • La valutazione della sussistenza dell'attività imprenditoriale si fonda su elementi di fatto (proprietà del mezzo, iscrizione all'albo, modalità e eterogeneità dei rifiuti, ricorrenza dell'attività), non solo sulla documentazione formale.
  • La consistenza quantitativa dei rifiuti non è elemento essenziale per la tipicità del reato: rilevano le modalità di gestione contrarie alla legge.
  • Le critiche sulla quantificazione mediante stima ("metodo spannometrico") sono difficilmente accolte in Cassazione se mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito; tali doglianze costituiscono spesso un vizio di merito non sindacabile in sede di legittimità.
  • In cassazione è necessario formulare motivi specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; l'assenza di tale specificità comporta l'inammissibilità del ricorso.

Testo integrale

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