Cassazione Penale, Sentenza n. 29076/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per presunta violazione dell'art. 256 TUA e vizio di motivazione, sostenendo che l'istruttoria non avrebbe dimostrato l'illecità della condotta. In particolare si contestava che Brina stesse esercitando un'attività imprenditoriale: egli avrebbe trasportato i rifiuti autonomamente e non risultava titolare di impresa o responsabile di enti, sicché il fatto non sarebbe stato configurabile come reato ma solo come illecito amministrativo. Inoltre si censurava la mancata determinazione certa della quantità dei rifiuti (critica al cosiddetto "metodo spannometrico") e l'assenza di precisi criteri di stima del volume dei rifiuti sequestrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità: il ricorso non si è confrontato puntualmente con la motivazione del tribunale. La Corte ha ritenuto condivisibile la valutazione di merito secondo cui il comportamento dell'imputato (proprietario del veicolo iscritto all'albo, veicolo concesso in comodato a società di recuperi, quantità ed eterogeneità dei rifiuti e modalità dell'abbandono) indicava l'esercizio, anche di fatto, di attività imprenditoriale di gestione di rifiuti, configurando la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. La Corte ha inoltre affermato che la consistenza quantitativa non è elemento essenziale per la configurabilità del reato (rilevano modalità gestorie contrarie alla legge) e che il ricorso alla stima ("metodo spannometrico") non costituisce motivo utile in cassazione, essendo censura di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256
La Corte ha ritenuto configurabile la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, anche nei confronti di chi abbandona rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di un'attività economica; non è determinante la qualifica formale di imprenditore.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255
Norma richiamata a confronto storico: distinzione tra illecito amministrativo e rilevanza penale dopo le modifiche normative; la Corte si è confrontata con la giurisprudenza che delimita la soglia tra i due istituti.
Richiamato per chiarire che, anche ai fini della distinzione tra attività imprenditoriale e condotta del comune cittadino, conta la sostanza dell'attività (svolgimento di fatto di attività imprenditoriale) e non solo la qualifica formale.
Citato nel testo come riferimento alle modifiche normative che hanno inciso sulla rilevanza penale di talune condotte in materia di rifiuti (contestualizzazione normativa).
D.L. n. 137/2020, art. 24 (riferimento procedurale)
Richiamato in relazione al trattamento cartolare del ricorso in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato di abbandono/trasporto illecito di rifiuti non è decisiva la qualifica formale di imprenditore: conta lo svolgimento, anche di fatto, di un'attività economica di gestione dei rifiuti.
- La valutazione della sussistenza dell'attività imprenditoriale si fonda su elementi di fatto (proprietà del mezzo, iscrizione all'albo, modalità e eterogeneità dei rifiuti, ricorrenza dell'attività), non solo sulla documentazione formale.
- La consistenza quantitativa dei rifiuti non è elemento essenziale per la tipicità del reato: rilevano le modalità di gestione contrarie alla legge.
- Le critiche sulla quantificazione mediante stima ("metodo spannometrico") sono difficilmente accolte in Cassazione se mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito; tali doglianze costituiscono spesso un vizio di merito non sindacabile in sede di legittimità.
- In cassazione è necessario formulare motivi specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; l'assenza di tale specificità comporta l'inammissibilità del ricorso.
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