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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01939/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 3 del d.lgs. 195/2008, ritenendo omessa la dichiarazione di esportazione di denaro contante per un importo complessivo di euro 200.000. Il destinatario della sanzione aveva opposto il provvedimento, sostenendo di non avere materialmente trasportato all’estero una somma superiore alla soglia, poiché il denaro era stato suddiviso tra più pellegrini in buste contenenti importi inferiori a euro 10.000 e sarebbe stato riconsegnato all’arrivo. In cassazione ha dedotto violazione dell’art. 3 d.lgs. 195/2008 e dell’art. 1 l. 689/1981, assumendo che mancasse la condotta materiale sanzionabile, poiché la Corte d’appello avrebbe valorizzato un mero intento di riottenere il denaro a destinazione, non un elemento costitutivo della fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l’illecito previsto dall’art. 3 d.lgs. 195/2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all’ufficio doganale di confine, richiedendo sul piano soggettivo soltanto una condotta cosciente e volontaria. Nella specie, la ripartizione della somma in importi sotto soglia è stata valorizzata come condotta consapevolmente finalizzata a evitare la dichiarazione, sicché è stata confermata la sussistenza della violazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 195/2008

    La violazione in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante si perfeziona con l’omessa dichiarazione all’ufficio doganale di confine; rileva il superamento della soglia e la mancata dichiarazione, non la finalità illecita del movimento di somme.

  • art. 1 L. 689/1981

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi di insussistenza della condotta sanzionabile; la Corte non accoglie la censura e ribadisce la configurabilità dell’illecito amministrativo secondo la disciplina speciale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata per denunciare l’erronea applicazione della disciplina sanzionatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’illecito amministrativo per omessa dichiarazione di denaro contante all’attraversamento della frontiera è fattispecie a struttura oggettiva: il superamento della soglia e la mancata dichiarazione integrano la violazione, indipendentemente dallo scopo perseguito con il trasferimento.
  • Ai fini della sanzione non è decisiva la ripartizione materiale delle somme tra più soggetti, quando emerga che il denaro complessivamente movimentato era nella disponibilità del soggetto e che la suddivisione sia stata operata per eludere l’obbligo dichiarativo.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non può essere accolta se la decisione impugnata ha correttamente ricondotto i fatti accertati alla fattispecie normativa, valorizzando la consapevolezza e volontarietà dell’omissione dichiarativa.
  • Per i trasporti transfrontalieri di valuta, ciò che rileva è la funzione di controllo attribuita alla dichiarazione doganale, destinata alla rilevazione dei movimenti di capitali, non la prova di un concreto intento fraudolento ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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