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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06323/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per dichiarazione di fallimento proposto da un creditore nei confronti di una società in liquidazione, accolta dal tribunale e confermata in sede di reclamo dalla corte d'appello. La società poi dichiarata fallita ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 15 l.fall., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la notificazione a mezzo PEC eseguita dalla cancelleria avrebbe riguardato solo il decreto di convocazione e non anche il ricorso per fallimento, con conseguente lesione del diritto di difesa; (2) violazione dell'art. 9, comma 2, l.fall. per asserita incompetenza territoriale del tribunale; (3) violazione dell'art. 1 l.fall., dell'art. 2221 c.c. e della l. n. 26 del 2010, deducendo la non fallibilità in quanto società in house; (4) omesso esame di fatti decisivi e violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum in relazione alla fallibilità e all'art. 112 c.p.c. La curatela del fallimento ha resistito con controricorso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la notificazione ex art. 15 l.fall. dovesse avere ad oggetto sia il decreto di comparizione sia il ricorso per fallimento e che, nel caso concreto, dagli atti risultasse notificato solo il decreto. Ha quindi ravvisato una violazione del contraddittorio idonea a determinare la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento. Di conseguenza ha cassato la sentenza della corte d'appello e ha rinviato al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    ricorso ex art. 6 l.fall.

    è la base del procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso dal creditore

  • art. 15 l.fall.

    Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, (...)

    la notificazione deve riguardare sia il ricorso per fallimento sia il decreto di convocazione; la mancata notifica del ricorso integra violazione del contraddittorio

  • art. 9, comma 2, l.fall.

    invocato come parametro per contestare la competenza territoriale, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 1 l.fall.

    richiamato in relazione alla dedotta non fallibilità della società, ma la questione è rimasta assorbita

  • art. 2221 c.c.

    richiamato a sostegno della tesi di esclusione del fallimento per determinate categorie, ma il tema è rimasto assorbito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere la ripartizione dell'onere probatorio sulla notificazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato per denunciare la lesione del diritto di difesa conseguente alla notifica incompleta

  • art. 111 Cost.

    richiamato per denunciare la violazione del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    ai sensi degli artt. 383, 3° co.

    consente la cassazione con rinvio nel caso deciso

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    richiamato per disporre la rimessione al primo giudice a seguito della nullità derivante dalla violazione del contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3

    mezzo di impugnazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5

    mezzo di impugnazione per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte rileva che, in caso di accoglimento, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto per l'impugnazione

  • art. 2048 c.c.

    citazione solo nel richiamo giurisprudenziale interno, non pertinente alla decisione

  • art. 2043 c.c.

    non richiamato nella motivazione decisoria

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notificazione a cura della cancelleria ex art. 15 l.fall. deve comprendere sia il ricorso sia il decreto di convocazione; la notifica del solo decreto non è sufficiente a garantire il contraddittorio.
  • La violazione della regola di convocazione del debitore nel procedimento prefallimentare determina la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per lesione del diritto di difesa.
  • In presenza di un error in procedendo che consenta l'esame diretto degli atti processuali, la Corte di cassazione può verificare direttamente la regolarità della notificazione e accertare il vizio denunciato.
  • L'accoglimento del motivo che investe una questione processuale assorbente comporta l'assorbimento delle ulteriori censure di merito o di diritto sostanziale.
  • Quando la sentenza dichiarativa di fallimento è nulla per violazione del contraddittorio, il giudice di impugnazione deve rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., applicabile anche al reclamo camerale avverso il fallimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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