Cassazione Civile, Ordinanza n. 31117/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Catania che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel ricorso per cassazione erano stati dedotti tre motivi di impugnazione, ma la Corte non entra nel loro merito perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura era stata apposta in calce al ricorso, riportava gli estremi del decreto impugnato e una data di rilascio successiva al deposito del provvedimento, ma non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto, limitandosi alla formula di autentica della firma. La Corte ritiene quindi mancante un requisito imposto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non era stata certificata dal difensore nei termini richiesti dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008: non bastava la sola autentica della firma, ma occorreva anche la certificazione della data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non sono state liquidate spese processuali, poiché il Ministero dell'Interno non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"; "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima"
richiede, a pena di inammissibilità, che la procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale rechi in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale data, oltre ad autenticare la firma del conferente.
richiamato come disciplina ordinaria della procura alle liti, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.
richiamato come disciplina ordinaria del mandato speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale la norma speciale in materia di protezione internazionale introduce un requisito ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa posteriorità deve risultare da un'esplicita certificazione del difensore.
- La mera autenticazione della firma del conferente non è sufficiente quando la norma speciale richiede anche la certificazione della data di rilascio della procura; il difetto di tale certificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 prevale sulla disciplina ordinaria della procura per cassazione, introducendo un requisito formale ulteriore e autonomo rispetto agli artt. 83 e 365 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31098/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →