Cassazione Civile, Ordinanza n. 05154/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare relativo a una porzione di fondo. In primo grado il tribunale aveva respinto le domande degli odierni ricorrenti e accolto le domande riconvenzionali della controparte, pronunciando il trasferimento della proprietà del bene in suo favore. La corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 c.c. e 102 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello: secondo i ricorrenti, il trasferimento non avrebbe potuto essere pronunciato perché una comproprietaria del cespite, che avrebbe acquistato in regime di comunione legale, non aveva sottoscritto il preliminare e non era stata destinataria della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.; inoltre la partecipazione della medesima al giudizio sarebbe stata necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura sull'art. 184 c.c. non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello aveva fondato l'inammissibilità dell'eccezione sia sulla sua tardività, essendo stata proposta solo in appello, sia sulla mancata indicazione del momento in cui la ricorrente avrebbe avuto conoscenza del preliminare. Quanto all'art. 102 c.p.c., la corte territoriale aveva osservato che, dopo la riunione di due procedimenti, il contraddittorio risultava pienamente garantito; i ricorrenti non avevano confutato efficacemente tale argomento. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L'eccezione fondata su questa norma è stata ritenuta tardiva se sollevata solo in appello e comunque carente di specificazione del momento in cui la parte avrebbe acquisito conoscenza del contratto preliminare.
Il contraddittorio è stato ritenuto pienamente garantito a seguito della riunione dei giudizi; la dedotta necessità della partecipazione di una parte non è stata ritenuta decisiva.
La domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto è richiamata come domanda riconvenzionale proposta dalla controparte e poi accolta nei gradi di merito.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
- La deduzione di una eccezione nuova in appello può essere dichiarata tardiva se non risulta proposta nel grado precedente e se la parte non indica in modo specifico il momento di emersione del fatto rilevante.
- La contestazione del litisconsorzio necessario non può essere accolta in cassazione se la decisione di merito ha accertato che, per effetto della riunione dei giudizi, il contraddittorio era stato pienamente integrato e tale accertamento non viene efficacemente censurato.
- Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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