Cassazione Civile, Ordinanza n. 00814/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, e ha respinto il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente all’annualità 2014. Ha inoltre compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento IVA per le annualità 2013 e 2014. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente ritenendo tardiva la notifica della cartella, perché avvenuta oltre i termini di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. 602/1973. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché l’eccezione di decadenza era stata formulata solo per l’annualità 2013, mentre la CTR aveva annullato integralmente la cartella, quindi anche per il 2014; (2) vizio motivazionale sulla parte relativa al 2014; (3) erroneità della pronuncia sul 2014; (4) violazione/falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. 602/1973 e 1, comma 640, l. 190/2014, sostenendo che la decadenza non sussistesse per il 2013 perché la dichiarazione integrativa avrebbe fatto slittare il termine di notifica anche per quella annualità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stata invocata come base del motivo di legittimità relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., cioè al vizio di ultrapetizione.
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda o delle eccezioni dedotte; la CTR ha violato tale principio annullando la cartella anche per il 2014, pur essendo la decadenza eccepita solo per il 2013.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata per denunciare la violazione di legge in relazione ai termini di decadenza della riscossione.
regola i termini di notifica delle cartelle di pagamento; la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione secondo cui la decadenza opera secondo i termini ordinari, salvo gli slittamenti previsti dalla legge per specifici elementi oggetto di integrazione.
art. 1, comma 640, l. 190/2014
"i termini per la notifica delle cartelle di pagamento ... decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione"
lo slittamento del termine decadenziale vale solo per gli elementi effettivamente oggetto della dichiarazione integrativa e non per il dichiarato originario.
artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, d.P.R. 322/1998
sono richiamati dalla norma sulla dichiarazione integrativa come presupposto del differimento dei termini di notifica.
è richiamato dalla norma sulla regolarizzazione delle omissioni/errore ai fini del differimento dei termini.
Massime di principio
- Il giudice di merito incorre in ultrapetizione quando estende l’annullamento dell’atto impositivo a una annualità o a un profilo non coperto dall’eccezione o dalla domanda della parte.
- In tema di termini di notifica delle cartelle di pagamento, il differimento previsto per effetto della dichiarazione integrativa opera soltanto rispetto agli elementi concretamente oggetto di integrazione, non anche rispetto ai dati originariamente dichiarati e rimasti invariati.
- Quando la censura di ultrapetizione è fondata e la questione residua non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito.
- L’interpretazione della disciplina sullo slittamento dei termini decadenziali deve restare ancorata al dato letterale: il beneficio temporale è eccezionale e va circoscritto agli specifici elementi integrati.
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