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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02535/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una donazione con la quale un soggetto, affermando di aver acquistato per usucapione alcuni immobili siti in una località costiera, trasferiva alla coniuge la piena proprietà di un villino con terreno e piscina e la nuda proprietà di un fabbricato vicino allo stato di rudere. Una società di persone poi trasformata in società a responsabilità limitata sosteneva di essere proprietaria di quei beni, deducendo che erano stati originariamente destinati all'attività estrattiva e poi concessi senza formalità ai soci, tra cui il donante, a titolo di utilizzo o locazione, con corrispettivi anche compensati con utili sociali. L'attrice chiedeva quindi la declaratoria di nullità della donazione, la restituzione dei beni e il risarcimento del danno. I convenuti contestavano la proprietà dei beni in capo alla società e proponevano in via riconvenzionale domanda di usucapione ventennale in favore del donante, oltre a una domanda per l'indennità da migliorie ex art. 1592 c.c. In appello la società resisteva e proponeva appello incidentale. In cassazione la società ricorrente principale censurava: 1) la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva della società con riguardo al fabbricato rudere, assumendo che essa non avesse provato la proprietà; 2) la condanna al pagamento dell'indennità per miglioramenti, sostenendo che mancassero prova delle spese sostenute, del raffronto richiesto dall'art. 1592 c.c. e della riconsegna del bene. I resistenti proponevano ricorso incidentale, lamentando a loro volta l'erroneo riconoscimento della legittimazione attiva della società e l'esclusione dell'usucapione, sostenendo anche che i beni erano in realtà di persone fisiche della famiglia originaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, limitatamente alla doglianza relativa all'indennità per miglioramenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto l'impianto motivazionale dei giudici di merito sulla individuazione della proprietà sociale almeno del villino con giardino e piscina e sulla mancata prova dell'usucapione, reputando le censure inammissibilmente dirette a ottenere una rivalutazione del fatto. Ha invece affermato che l'art. 1592 c.c. richiede, ai fini della condanna all'indennità per miglioramenti, che sia verificata in fatto la riconsegna dell'immobile al locatore/proprietario, non potendo la liquidazione essere disposta prescindendo da tale presupposto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che le censure che mirano solo a contestare la ricostruzione fattuale non sono veicolabili come violazione dell'art. 2697 c.c. quando si sollecita una diversa valutazione delle prove.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per contestare l'utilizzo delle risultanze istruttorie e dell'eventuale non contestazione; la Corte afferma che la mancata contestazione non vincola meccanicamente il giudice, che può comunque desumere l'inesistenza del fatto dagli atti.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Parametro del vizio processuale dedotto; la Corte osserva che le censure erano in realtà dirette contro l'accertamento di merito, non contro una nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro del vizio di violazione di legge invocato sul capo relativo all'indennità per miglioramenti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sul fatto storico decisivo omesso, precisando che non è deducibile il mero omesso esame di elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque valutato.

  • art. 1592 c.c.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'indennità per miglioramenti al conduttore, eseguiti con il consenso del locatore, va determinata in concreto al momento della riconsegna del bene; la riconsegna non è condizione di proponibilità, ma presupposto per una decisione di merito sulla domanda.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale come norma asseritamente violata nella liquidazione dell'indennità, ma non decisiva ai fini dell'accoglimento.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dai resistenti per sostenere la carenza di legittimazione ad agire in assenza di un interesse e di un diritto azionato sufficientemente individuati.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dai resistenti nell'ambito delle doglianze processuali sulla gestione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dai resistenti per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri comproprietari o aventi causa.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato dai resistenti per sostenere che, ove fosse mancata l'integrazione del contraddittorio, la corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dalla Corte nel ribadire che, quando la relazione con il bene deriva da un titolo non traslativo del possesso, non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dai resistenti nel sostenere che anche i beni comuni possono essere usucapiti; la Corte ribadisce i requisiti del possesso ultraventennale ai fini dell'acquisto a titolo originario.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato dai resistenti in relazione all'uso della cosa comune; la Corte non accoglie la tesi secondo cui il mero uso del bene comune valga di per sé come possesso utile all'usucapione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in presenza dei presupposti di legge.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge, una censura che miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La mancata contestazione di un fatto non impedisce al giudice di merito di escluderne la veridicità ove la sua inesistenza risulti dagli atti e dalle prove raccolte; la non contestazione non produce un vincolo di meccanica conformazione.
  • L'accertamento dell'usucapione richiede la prova di un possesso pacifico, pubblico, continuo e ultraventennale; se la relazione con il bene deriva da un titolo che configura mera detenzione, è necessario un atto di interversione del possesso esteriormente percepibile.
  • Il conduttore o detentore che abbia eseguito miglioramenti con il consenso del proprietario può ottenere l'indennità prevista dall'art. 1592 c.c., ma la liquidazione richiede che sia verificata la riconsegna del bene e che la quantificazione avvenga sulla base del minor valore tra spesa sostenuta e incremento di valore al momento della restituzione.
  • La donazione di cosa altrui, o di cosa solo in parte altrui, è nulla per difetto di causa.
  • Quando la domanda è qualificata come azione volta ad accertare l'inefficacia o nullità di una donazione di bene non del donante per ottenere il rilascio del bene, la prova della proprietà può essere data anche per presunzioni e non richiede necessariamente la prova rigorosa tipica della rivendicazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàLocazioneImpugnazioniProve
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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