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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08558/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Trieste che aveva escluso la responsabilità della resistente per il pagamento del bonifico domiciliato al falso prenditore. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un bonifico domiciliato di euro 4.100,00 disposto a favore di una beneficiaria ma materialmente riscosso da soggetti ignoti presso uno sportello di Poste Italiane. Il giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società che gestiva il conto corrente del disponente; il Tribunale di Trieste, in riforma, aveva invece escluso la responsabilità della società resistente, ritenendo che il bonifico domiciliato sia assimilabile a una delegazione di pagamento inserita nel rapporto di mandato sotteso al conto corrente, ma non integralmente alla disciplina dei titoli di credito, e che nella specie la resistente avesse diligentemente identificato il soggetto presentatosi all’incasso, verificando documenti, dati anagrafici e corrispondenza con il flusso del mandato elettronico. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 43, secondo comma, del r.d. n. 1736 del 1933 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che il bonifico domiciliato dovesse rientrare integralmente nell’ambito della legge assegni; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sull’adempimento e sulla diligenza del debitore, oltre che dell’art. 2697 c.c., dell’art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 115 c.p.c., lamentando l’erronea esclusione dell’inadempimento della resistente e un errore di percezione sulla firma apposta sulla quietanza; 3) omesso esame di un fatto decisivo e nullità per omessa pronuncia, per la mancata produzione della copia del documento di identità del falso prenditore quale prova dell’adempimento dell’obbligo di pagamento al legittimato. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza in materia di bonifico domiciliato e ritenendo inammissibili le censure nella parte in cui sollecitavano accertamenti di fatto non deducibili in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla diligenza dell’operatore, osservando che l’attività svolta risultava coerente con gli standard di diligenza professionale richiesti per l’identificazione del beneficiario del pagamento. Quanto all’asserito errore di percezione, la Corte ha affermato che, se configurato come errore revocatorio, esso è devoluto a diverso mezzo di impugnazione; se considerato come travisamento della prova, non era comunque accoglibile alla luce dei principi delle Sezioni Unite richiamati nella decisione.

Norme richiamate

  • art. 43, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    non si applica automaticamente e in modo pieno al bonifico domiciliato, che non è integralmente assimilabile alla disciplina dei titoli di credito.

  • art. 12 disp. sulla legge in generale

    invocato per sostenere l’interpretazione estensiva della disciplina, ma la Corte ha respinto la ricostruzione della ricorrente.

  • artt. 1362, 1366, 1370 c.c.

    richiamati per censurare l’interpretazione del contenuto contrattuale, ma la Corte non ha ravvisato errori decisivi nella lettura del rapporto.

  • art. 1218 c.c.

    la Corte ha escluso l’inadempimento della resistente, valorizzando la diligenza osservata nell’identificazione del percettore.

  • art. 1175 c.c.

    invocato come parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, ritenuto rispettato dalla resistente.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    la Corte ha ritenuto che la condotta fosse conforme alla diligenza professionale richiesta all’operatore del servizio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova dell’inadempimento, senza che la ricorrente riuscisse a superare l’accertamento di merito.

  • art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000

    citato nella prospettazione difensiva per il tema della verifica documentale del beneficiario.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare un errore di percezione e di valutazione della prova documentale.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato quale norma di riferimento dei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato non è automaticamente sovrapponibile alla disciplina dei titoli di credito: la sua qualificazione va ricostruita in base alla struttura concreta del rapporto e alle regole del servizio.
  • In tema di pagamento a mezzo bonifico domiciliato, l’operatore che paghi al soggetto presentatosi all’incasso risponde solo se sia dimostrata una violazione degli specifici obblighi di identificazione e di diligenza professionale esigibili nel caso concreto.
  • La valutazione sulla diligenza nell’identificazione del beneficiario è tipicamente accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura delle prove o nuovi accertamenti fattuali sono inammissibili in sede di legittimità.
  • L’asserito errore di percezione della prova, se integra errore revocatorio, deve essere fatto valere con il rimedio proprio; se è prospettato come travisamento della prova, resta comunque soggetto ai limiti del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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