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Sentenza

Sentenza n. 1671/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma quanto all’appello principale del Condominio di via Manzoni 40/42: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, 21 aprile 2023, n. 989, resa tra le parti; quanto all’appello incidentale proposto da -OMISSIS-: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, 21 aprile 2023, n. 989, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato la caducazione della CIAL, confermato l'ordine di demolizione della serra e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e proprietaria)

La controversia

Il condominio ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva annullato la caducazione della CIAL. Ha dedotto l'omessa considerazione delle difese di primo grado, la violazione del diritto di difesa e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il ricorso introduttivo fosse inammissibile perché l'atto comunale del 20 dicembre 2016, già impugnato con ricorso straordinario poi dichiarato perento, avrebbe avuto natura definitiva e che il successivo provvedimento fosse meramente confermativo. Nel merito ha sostenuto che l'intervento, consistente nella realizzazione di una serra utilizzata come spazio abitativo e cucina, avrebbe richiesto un permesso di costruire, configurando una nuova costruzione o una ristrutturazione edilizia, sarebbe stato incompatibile con il regolamento edilizio e con il vincolo monumentale, e avrebbe dovuto comportare la caducazione della CIAL. La proprietaria ha proposto appello incidentale contro la conferma dell'ordine di demolizione e contro la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti. Ha sostenuto che la serra non avesse determinato un aumento della superficie lorda di pavimento, che l'uso come cucina non fosse provato e che l'atto comunale successivo non fosse meramente confermativo, riproponendo inoltre motivi assorbiti in primo grado. Il Comune ha chiesto il rigetto di entrambi gli appelli.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto sia l'appello principale del condominio sia l'appello incidentale della proprietaria. Quanto all'appello principale, ha escluso che l'atto comunale del 20 dicembre 2016 fosse definitivo o meramente confermativo, qualificandolo come atto endoprocedimentale di avvio del procedimento sanzionatorio, dal momento che faceva salvi gli ulteriori atti sanzionatori; il provvedimento del 17 maggio 2017 costituiva quindi l'atto lesivo autonomamente impugnabile. Ha confermato l'annullamento della caducazione della CIAL, rilevando che il Comune non aveva indicato alcun vizio della comunicazione. La CIAL, analogamente a SCIA e DIA, è una comunicazione del privato relativa a un'attività liberalizzata e non un provvedimento tacito direttamente annullabile: ove manchino i presupposti di legge, l'amministrazione deve esercitare i poteri repressivi previsti dall'art. 19 l. 241/1990, senza necessità di annullare la comunicazione. Le ulteriori censure del condominio, relative a illeciti diversi da quelli considerati nel provvedimento impugnato, non potevano essere introdotte in appello, ferma la possibilità di sollecitare con apposito esposto l'esercizio dei poteri repressivi. Quanto all'appello incidentale, il Collegio ha confermato l'ordine di demolizione: il verbale pubblico e le fotografie dimostravano la presenza di lavello, rubinetto, piano cottura elettrico e continuità della serra con l'appartamento, elementi idonei a provare la destinazione abitativa del locale, l'aumento della superficie lorda di pavimento e la difformità rispetto al titolo. Il motivo incidentale condizionato alla vittoria del condominio è stato ritenuto non esaminabile. È stata inoltre confermata l'inammissibilità dei motivi aggiunti: la nota comunale successiva era meramente confermativa, poiché richiamava il precedente ordine di demolizione senza nuova istruttoria, nuovo accertamento dei fatti o nuova ponderazione degli interessi. Le spese del grado sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    SCIA e DIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili

    La SCIA e la DIA sono atti del privato mediante i quali viene comunicato l'avvio di un'attività liberalizzata; non sono provvedimenti taciti da annullare. In caso di mancanza dei presupposti, l'amministrazione esercita i poteri di controllo e repressione previsti dall'art. 19. Tale disciplina è stata ritenuta estensibile alla CIAL.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal condominio in relazione alla dedotta violazione del diritto di difesa; la censura è stata respinta insieme all'appello principale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo è stato respinto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento del giudizio per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La CIAL, al pari di SCIA e DIA, è una comunicazione del privato relativa a un'attività liberalizzata e non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile o annullabile; quando manchino i presupposti di legge, l'amministrazione deve esercitare i poteri di controllo e repressione previsti dall'art. 19 l. 241/1990.
  • Un atto comunale che comunica difformità edilizie, avvia il procedimento sanzionatorio e fa salvi ulteriori atti sanzionatori ha natura endoprocedimentale; il successivo ordine formale di demolizione costituisce l'atto lesivo autonomamente impugnabile e non è meramente confermativo dell'atto precedente.
  • L'atto successivo è meramente confermativo e non impugnabile quando si limita a richiamare il precedente provvedimento senza nuova istruttoria, nuovo accertamento dei fatti o nuova ponderazione degli interessi; è invece un atto di conferma in senso proprio, autonomamente lesivo, quando l'amministrazione riesamina la situazione e rivaluta gli interessi e gli elementi di fatto e di diritto.
  • La presenza di dotazioni funzionali all'uso abitativo, unitamente alla continuità fisica con l'unità immobiliare e agli accertamenti risultanti da un verbale pubblico e dalle fotografie allegate, può dimostrare che una serra è stata trasformata in spazio abitativo, con aumento della superficie utile o lorda e difformità rispetto al titolo edilizio.
  • In appello non possono essere introdotte censure riferite a illeciti ulteriori rispetto a quelli considerati nel provvedimento impugnato; resta possibile sollecitare l'amministrazione, mediante apposito esposto, a esercitare ulteriori poteri di controllo e repressione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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