Cassazione Civile, Ordinanza n. 08249/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui un comune chiedeva a una società il versamento di € 4.742,00 a titolo di TARES per l'anno d'imposta 2013. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del comune e riformato la decisione di primo grado favorevole alla società. La società proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la compensazione integrale delle spese. Il comune non accettava la rinuncia, ma non opponeva ragioni contrarie alla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia al ricorso per cassazione produca l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha carattere accettizio e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, rilevando l'assenza di contrasto della controparte su tale richiesta. Ha escluso altresì l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ritenendolo non estensibile in via analogica alla rinuncia al giudizio e alla sua estinzione.
Norme richiamate
richiamato solo per la notificazione del ricorso per cassazione
la rinuncia al ricorso, una volta notificata e depositata, determina l'estinzione del giudizio
richiamato nel dispositivo quale base per la dichiarazione di estinzione
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
richiamato per la trattazione camerale non partecipata da remoto
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione alla rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche se la controparte non la accetta, poiché non ha natura di atto accettizio.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- La richiesta di compensazione delle spese può essere accolta quando la controparte non deduce ragioni di contrasto.
- La previsione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, essendo eccezionale e sanzionatoria, non si applica in via analogica all'ipotesi di rinuncia al ricorso e conseguente estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08159/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08160/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08161/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08167/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08180/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08181/2023 del 22/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →