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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08249/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui un comune chiedeva a una società il versamento di € 4.742,00 a titolo di TARES per l'anno d'imposta 2013. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del comune e riformato la decisione di primo grado favorevole alla società. La società proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la compensazione integrale delle spese. Il comune non accettava la rinuncia, ma non opponeva ragioni contrarie alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia al ricorso per cassazione produca l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha carattere accettizio e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, rilevando l'assenza di contrasto della controparte su tale richiesta. Ha escluso altresì l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ritenendolo non estensibile in via analogica alla rinuncia al giudizio e alla sua estinzione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche se la controparte non la accetta, poiché non ha natura di atto accettizio.
  • La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
  • La richiesta di compensazione delle spese può essere accolta quando la controparte non deduce ragioni di contrasto.
  • La previsione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, essendo eccezionale e sanzionatoria, non si applica in via analogica all'ipotesi di rinuncia al ricorso e conseguente estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

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