Cassazione Penale, Sentenza n. 25873/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando l'assoluzione del Tribunale di Trapani, lo ha condannato per la cessione di grammi 1,6 di marijuana a fronte di euro 10. I motivi di ricorso denunciavano: (i) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello disatteso il percorso argomentativo del primo grado che aveva qualificato la condotta come detenzione per uso personale (violazione del principio di offensività e funzione rieducativa della pena); (ii) mancata considerazione del rapporto di amicizia tra imputato e acquirente e del principio attivo sotto la soglia minima; (iii) violazione di legge per omissione dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), nonostante la modesta quantità, l'occasionalità e il basso corrispettivo; (iv) violazione di legge per applicazione di pena sproporzionata e omessa applicazione dell'attenuante comune ex art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00. In diritto la Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: i giudici di appello hanno correttamente ritenuto accertata la cessione sulla base dell'osservazione diretta dei militari, della testimonianza dell'acquirente e del ritrovamento della banconota, nonché dell'accertamento tecnico sul principio attivo; inoltre la giurisprudenza ammette la configurabilità del reato anche per dosi inferiori alla media ministeriale salvo che si tratti di quantità talmente minime da escludere qualsiasi alterazione del soggetto utilizzatore. Il terzo motivo (richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.) è stato dichiarato inammissibile per preclusione processuale in quanto la causa di non punibilità non era stata richiesta in sede di appello, dovendo essere proposta al giudice dell'impugnazione e non potendo essere dedotta per la prima volta in Cassazione. Analogamente anche la richiesta relativa all'art. 62 n.4 c.p. è stata considerata inammissibile essendo proposta per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5
Norma che punisce la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; applicata alla fattispecie di cessione anche per piccole quantità quando sussiste la concreta offensività della condotta.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e) e lett. b)
Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione relative a vizi di motivazione (lett. e) e violazione di legge (lett. b)); la Corte ha affrontato e giudicato la fondatezza o la manifesta infondatezza dei motivi indicati.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; l'applicabilità deve essere richiesta espressamente al giudice dell'impugnazione quando la sentenza assolutoria è riformata in appello, altrimenti è preclusa in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 609 comma 2
Principio di preclusione: questioni che potevano essere dedotte in appello e non lo sono state non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione; utilizzato per escludere la doglianza sull'art. 131-bis.
Circostanza attenuante comune la cui applicazione, se non proposta nei gradi di merito o in appello, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione e pertanto è stata ritenuta inammissibile.
D.M. 11 aprile 2006 (dose media singola)
Riferimento tecnico usato per confronto delle quantità: la giurisprudenza consente la configurazione del reato anche per dosi inferiori alla media ministeriale quando il principio attivo accertato dimostra la concreta offensività.
Massime di principio
- La qualificazione di detenzione per uso personale o di cessione si fonda sui fatti concreti: osservazione diretta della cessione, conferma dell'acquirente e elementi materiali (es. banconota) possono giustificare la sussistenza del reato di cessione anche per quantità esigue.
- La mera quantità inferiore alla media indicata dal D.M. non determina automaticamente l'esclusione del reato: rileva il principio attivo accertato e la concreta offensività sulla salute/assetto neuropsichico.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. deve essere formulata tempestivamente, e in particolare davanti al giudice d'appello se la sentenza di primo grado è stata impugnata o riformata; non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se poteva essere dedotta in appello (preclusione ex art. 609 c.p.p.).
- Le circostanze attenuanti e le istanze che incidono sulla quantificazione o sulla esclusione della punibilità devono essere svolte e dedotte nei gradi di merito per non essere considerate inammissibili in sede di legittimità.
- In valutazioni probatorie penali il giudice di legittimità controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito; se la Corte d'appello motiva congruamente sulla base di elementi direttissimi (es. vista della cessione) la cassazione tende a ritenere manifestamente infondati i motivi che chiedono di ribaltare tale valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →