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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33589/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, preceduta dalla revoca dell’ammissione al concordato preventivo. Nel procedimento di merito il pubblico ministero aveva chiesto il fallimento sulla base di una situazione di insolvenza ritenuta emergente da ingenti debiti, procedure esecutive, indebitamento bancario e irregolarità contabili/fiscali. La società aveva contestato, tra l’altro, la legittimazione del pubblico ministero, sostenendo che l’istanza si fondasse su dati non attuali e su documenti risalenti. In Cassazione la ricorrente deduceva, in sintesi, violazione dell’art. 5 l.f. per avere la corte d’appello valorizzato circostanze obsolete, nonché l’insufficienza della prova dell’insolvenza e il mancato apprezzamento di un asserito miglioramento della situazione debitoria (riduzione dei gravami esecutivi, accordi bancari, rinunce dei soci).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d’appello aveva fondato la decisione anche su una specifica ragione assorbente di inammissibilità del concordato non censurata in modo puntuale; dall’altro, ha osservato che la doglianza sulla legittimazione del pubblico ministero era eccentrica rispetto alla motivazione, essendo sufficiente la notitia decoctionis istituzionalmente appresa dal P.M. e spettando al giudice fallimentare verificare l’insolvenza nel contraddittorio del procedimento ex art. 15 l.f. Quanto allo stato di insolvenza, la Corte ha ribadito che l’accertamento è di merito e deve essere attualizzato al momento della decisione, potendo fondarsi anche su risultanze tecniche recenti e non solo su dati di bilancio storici. Seguendo la soccombenza, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l.f.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    costituisce il rimedio esperibile contro la sentenza di fallimento e, nel caso concreto, il ricorso mirava a contestare sia la revoca del concordato sia il fallimento dichiarato.

  • art. 7, comma 1, l.f.

    richiesta del Pubblico Ministero

    la legittimazione del pubblico ministero a chiedere il fallimento sussiste quando l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis, senza ulteriori condizioni sulla provenienza della segnalazione.

  • art. 15 l.f.

    istruttoria prefallimentare

    tutte le verifiche sull’insolvenza enunciata anche dal P.M. spettano all’istruttoria prefallimentare davanti al tribunale.

  • art. 160 l.f.

    richiamato in relazione alla proposta di concordato e al trattamento dei creditori privilegiati parzialmente soddisfatti.

  • art. 161 l.f.

    richiamato insieme agli artt. 160 e 177 l.f. nella disciplina della proposta di concordato.

  • art. 177, comma 3, l.f.

    i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua solo se la proposta indica il trattamento economico della quota degradata; la mancata indicazione della percentuale di soddisfacimento della parte degradata rende la proposta inammissibile.

  • art. 5 l.f.

    lo stato di insolvenza va valutato in modo attuale, al momento della pronuncia di fallimento, e non solo sulla base di dati storici o di bilancio risalenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e con le norme asseritamente violate; altrimenti è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto alla deduzione della violazione di legge.

  • art. 2409 c.c.

    menzionato solo per il ricorso dei sindaci dimissionari riportato nel procedimento prefallimentare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente la norma violata, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti con una ratio decidendi autonoma e assorbente della sentenza di merito, poiché tale omissione lascia intatta una ragione sufficiente a sorreggere la decisione.
  • La legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento sussiste quando egli abbia appreso istituzionalmente la notitia decoctionis; il tribunale non deve sindacare preliminarmente le modalità della segnalazione, dovendo verificare l’insolvenza nel contraddittorio dell’istruttoria prefallimentare.
  • Lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione va accertato in modo attuale e concreto, avendo riguardo all’effettiva capacità dell’impresa di operare proficuamente sul mercato e di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, non al solo rapporto contabile tra attività e passività.
  • Nel concordato preventivo, la proposta deve indicare in modo chiaro il trattamento economico riservato ai creditori privilegiati degradati a chirografari per la parte non soddisfatta; la mancanza di tale indicazione può integrare una ragione di inammissibilità della proposta.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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